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n. 58 - Dicembre 2017
XÍ I vantaggi e le controindicazioni per un operatore DBN a dichiarare
la cessazione dell’attività.
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
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corrispondere la stessa percentuale calcolata sul reddito imponibile.
CONTRIBUENTE IN REGIME ORDINARIO
- circa l’adozione del regime da adottare non dimentichiamo che, se non sussiste il vincolo
triennale, il regime adottabile è in funzione del fatturato realizzato nell’anno precedente:
>30.000 euro = ordinario; <30.000 euro = forfetario;
- con partita IVA in corso, ricorrendone i presupposti, si passa al regime forfetario, con
imposta sostitutiva del 15%;
- con partita iva cessata, se non sono trascorsi tre anni tra l’anno di cessazione e l’anno di
riapertura non si può accedere all’agevolazione della tassazione al 5% in quanto “nuova
iniziativa”, contro il 15% stabilito per l’imposta sostitutiva.
CONTRIBUENTE IN REGIME DEI MINIMI
- con partita IVA in corso, ricorrendone i presupposti, si passa al regime forfetario, con
imposta sostitutiva del 15%. Si può optare per l’ordinario;
- con partita iva cessata, se non sono trascorsi tre anni tra l’anno di cessazione e l’anno di
riapertura non si può accedere all’agevolazione della tassazione al 5% in quanto “nuova
iniziativa”, contro il 15% stabilito per l’imposta sostitutiva.
CONTRIBUENTE IN REGIME FORFETARIO
- con partita IVA in corso si può optare per l’ordinario;
- con partita iva cessata, se non sono trascorsi tre anni tra l’anno di cessazione e l’anno di
riapertura non si può accedere all’agevolazione della tassazione al 5% in quanto “nuova
iniziativa”, contro il 15% stabilito per l’imposta sostitutiva.
XÍ Il lavoro svolto dopo la cessazione dell’attività può essere considerato
occasionale?
Siamo tutti a conoscenza che a idraulici, elettricisti, decoratori, falegnami, ma anche professionisti,
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vello di emettere una qualsiasi ricevuta.
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a favore dell’AdE.
Quali consulenti è doveroso da parte nostra informare (come se non lo si sapesse) che tale attività è
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Analogamente è illecito considerare “occasionale” l’attività che si è semplicemente “ridotta”.
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rispettate le norme espresse nell’apposito capitolo “Il lavoro autonomo occasionale”:
Per l’operatore D.B.N. il lavoro occasionale può essere considerato tale solo se:
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nifestazione sportiva e non rientrante nell’attività professionale dell’esecutore;
* svolto occasionalmente o saltuariamente per soggetti IVA nel limite di 5.000 euro annui e
di 2.500 nei confronti di un singolo datore di lavoro;
* E’ esclusa la possibilità di operare occasionalmente nei confronti di privati.