Shiatsu News 66 - giugno 2021

50 DAL COMMERC I AL I STA Shiatsu n ews n. 66 - Giugno 2021 l’anno precedente, dedotti gli acconti versati, nonché un primo acconto (50%) delle imposte che si dovranno pagare per l’anno in corso. Entro il 30 novembre dello stesso anno si dovrà pagare un secondo acconto di pari importo. RATEAZIONE DELLE IMPOSTE Imposte e contributi dovuti entro il 30 giugno possono es- sere saldati in un’unica soluzione al 30 giugno, oppure ra- teizzati sino a 6 rate di pari importo. Sulle rate è dovuto un interesse dello 0,33% mensile: al 30 giugno = 1.000,00 euro ogni mille euro; al 16 luglio = 1.001,80 euro ogni mille euro; al 20 agosto = 1.005.10 euro ogni mille euro; al 16 settembre = 1.008.40 euro ogni mille euro; al 16 ottobre = 1.011,70 euro ogni mille euro; al 16 novembre = 1.015,00 euro ogni mille euro. Imposte e contributi possono altresì essere saldati con de- correnza dalla seconda scadenza (31 luglio) con una mag- giorazione dello 0,40% = 1.004,00 euro ogni mille euro. IL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI Con la medesima metodologia delle imposte dirette devono essere versati i contributi alla Gestione Separata INPS ed i contributi INPS Gestione Artigiani e Commercianti dovuti sul reddito eccedente il minimale. I due acconti sono dovuti in ragione del 40% ciascuno del contributo dovuto per l’an- no precedente. ACCONTO IN MISURA RIDOTTA Gli acconti devono essere pagati nella misura sopraindi- cata calcolando come reddito presunto quello dell’anno precedente. Qualora il contribuente ritenga di realizzare nell’anno in corso un reddito (decisamente) inferiore, può ridurre gli acconti in proporzione. Rammentiamo che gli acconti sono acconti, per cui al mo- mento del saldo la differenza verrà conguagliata, in più od in meno. L’importo eventualmente versato in più verrà im- mediatamente recuperato sul saldo dovuto. Se, per qualsiasi motivo, non si versano gli acconti, o se ne riduce l’entità, stante la possibilità di pagarli in funzione del reddito presunto per l’anno corrente, sarà possibile: • pagare la differenza dovuta con il “ravvedimento opero- so” entro i termini della dichiarazione per l’anno corrente, nella quale si considereranno “versati” nella stessa di- chiarazione, con una maggiorazione del 3,75% sull’acconto pagato tardivamente. • non pagarla e non considerarla versata nella dichiarazio- ne e, quindi, pagarla cumulativamente con il saldo. Sarà l’AdE a comminare la sanzione del 30% (10 % se entro 10 giorni) sull’importo stesso, per ritardato pagamento. • Relativamente all’anno 2020 risulta un’imposta dovuta di 1.000 euro. • Nel corso dell’anno 2020 sono stati versati acconti per l’anno 2020 per un totale di 850 euro. Entro il 30 giugno 2021 deve essere versato: • Il saldo relativo all’anno 2020 di 150 euro (1.000 – 850) • Il primo acconto relativo al 2021 di 500 euro (50% di 1.000) Entro il 30 novembre deve essere versato; • Il secondo acconto relativo al 2021 di 500 euro (50% di 1.000) Risulta evidente che chi nell’anno 2020 non ha versato acconti, ad esempio perché l’attività è iniziata in quell’anno, si troverà a dover effettuare un versamento di importo doppio: Entro il 30 giugno 2021: • Il saldo relativo all’anno 2020 di 1.000 euro • Il primo acconto relativo al 2021 di 500 euro (50% di 1.000) Entro il 30 novembre deve essere versato; • Il secondo acconto relativo al 2021 di 500 euro (50% di 1.000) • Il costo fiscale del 2020 continua ad essere 1.000 euro. Non confondiamo i termini. Il SALDO eventualmente versato in eccedenza prevede una specifica richiesta di compensazione o rimborso nel quadro RX sez.1 se scoperto prima della trasmissione della dichiarazione relativa al 2020, oppure una dichiarazione integrativa o un’apposita istanza all’AdE per il rimborso. L’ ACCONTO è un importo che, se versato in eccedenza, può tranquillamente essere utilizzato in compensazione con altri debiti tributari o previdenziali sino al momento della dichiarazione per l’anno di competenza (2021). ESEMPIO DI PAGAMENTO DELL’ACCONTO E DEL SALDO

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