Shiatsu News 67 - dicembre 2021

DAL COMMERC I AL I STA 57 Riportiamo un estratto da quanto riferito da autorevoli pubblicazioni in materia. IPSOA L’obbligatorietà del Green pass per l’accesso ai luoghi di lavoro riguarda anche i liberi professionisti. Ma anche l’avvocato, il consulente del lavoro, l’ingegnere, il commercialista, l’architetto che dovessero esercitare la professione autonoma da soli, presso il proprio studio, sono obbligati, per accedervi, al possesso del Green pass? Ed in caso affermativo, chi provvederebbe al loro controllo? A stretto rigore, la lettura della norma imporrebbe che anche il professionista titolare singolo dello studio professionale debba, per accedervi, essere in possesso del Green pass, ragionevolmente a tutela del luogo e dunque della clientela che vi si rechi. Per i clienti però, non è previsto l’obbligo di possesso del Green pass. Il Sole 24 ore Sono soggetti agli obblighi del Green pass non solo i dipendenti di studio quindi, ma anche gli stessi liberi professionisti «anche per l’accesso al proprio studio» come ricordano le linee guida del Consiglio nazionale architetti (. E anche per i praticanti - sottolinea il Consiglio nazionale forense - che «pur in assenza di indicazioni concrete... svolgono l’attività lavorativa presso lo studio professionale». Al pari di tutti gli altri datori di lavoro anche i professionisti devono quindi entro la scadenza del 15 ottobre: -  definire le modalità operative per organizzare le verifiche del green pass, anche a campione; - individuare, con atto formale, i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli obblighi. Italia Oggi Green pass necessario negli studi dei lavoratori autonomi intellettuali. Gli avvocati (e i professionisti in generale) sono considerati alla stregua di tutti i lavoratori del settore privato dal decreto legge 127/21, che da venerdì 15 ottobre introduce l’obbligo di certificazione verde per accedere ai luoghi di lavoro: il legale risulta tenuto al rispetto delle prescrizioni con riferimento a dipendenti, collaboratori, soggetti assimilati e anche ai praticanti che svolgono l’attività in ufficio. L’avvocato deve avere il lasciapassare verde per accedere ai locali, mentre il cliente no. È quanto emerge dalla scheda di lettura del dl 127/21 realizzata dal Consiglio nazionale forense. Misure organizzative. L’avvocato, spiega il Cnf, deve adottare le misure organizzative per adeguarsi alla normativa che resterà in vigore fino al 31 dicembre, termine dello stato di emergenza legato alle misure anti Sars-Cov-2: egli stesso, è l’interpretazione fornita dall’ufficio studi, deve dotarsi in quanto dominus del Green pass per accedere allo studio; altrettanto vale per i colleghi degli studi associati, associazioni e società fra professionisti, oltre che per i colleghi con i quali si condivide l’uso di alcuni locali. E se non è previsto che il cliente che si reca allo studio debba esibire il Green pass, è pure escluso che l’utente possa pretendere dall’avvocato o dal commercialista l’esibizione della certificazione: il cliente, infatti, non può essere considerato datore di lavoro del professionista né il provvedimento disciplina sul punto il controllo delle disposizioni. Il Cnf sottolinea «una criticità»: si potrebbe verificare la situazione paradossale per cui al professionista è impedito l’accesso al proprio studio e ai fascicoli dei clienti, perché privo di certificazione, anche se non è stato introdotto un obbligo di vaccinazione o di possesso di lasciapassare verde. Alla luce di quanto sopra affermato riteniamo opportuno adottare anche noi la linea prudenziale seguita da soggetti sicuramente più autorevoli di noi e quindi affermare che le soluzioni possibili sono: • vaccinarsi e richiedere il green pass, pur rendendoci conto delle paure che possono insorgere parlando con diversi soggetti vaccinati che affermano, nel migliore dei casi di aver avuto la spalla bloccata per tre giorni, ma anche di aver riportato menomazioni temporanee o permanenti, ed anche per essere stati sottoposti a terapia intensiva • fare i tamponi pur considerando la validità limitata nel tempo: 2 giorni che dovrebbero essere portati a 3 ma, al momento non se ne sa nulla, ed il costo rilevante degli stessi. • operare presso l’abitazione del cliente (privato) • operare esclusivamente presso la propria abitazione, anche se non è garantito non vogliano considerare “luogo di lavoro” l’utilizzo promiscuo della residenza. • sospendere l’attività per due mesi e mezzo • pagare una sanzione da 400 a 1.000 euro in caso di verifica • Si tenga presente che è di fondamentale rilevanza il fatto che lo Studio dell’operatore shiatsu è una “privata dimora”, per accedere alla quale è necessaria l’autorizzazione dell’operatore stesso o del Procuratore della Repubblica, eccettuato il caso di flagranza di reato o di controlli fiscali, mentre il laboratorio estetico od il centro benessere sono locali aperti al pubblico, accessibili da chiunque. Questo non significa che il controllore, sprovvisto di mandato, non possa fare verbale, ma non può accedere all’interno se non autorizzato da voi. Shiatsu news n. 67 - Dicembre 2021

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