54 DAL COMMERC I AL I STA CERTIFICAZIONE VERDE GREENPASS COS’È (estratto dal sito dcg.gov.it) La Certificazione verde COVID-19 - EU digital COVID certificate nasce su proposta della Commissione europea per agevolare la libera circolazione in sicurezza dei cittadini nell’Unione europea durante la pandemia di COVID-19. È una certificazione digitale e stampabile (cartacea), che contiene un codice a barre bidimensionale (QR Code) e un sigillo elettronico qualificato. In Italia, viene emessa soltanto attraverso la piattaforma nazionale del Ministero della Salute. La Certificazione attesta una delle seguenti condizioni: • aver fatto la vaccinazione anti COVID-19 (in Italia viene emessa sia alla prima dose sia al completamento del ciclo vaccinale) • essere negativi al test antigenico rapido o al test molecolare eseguiti nelle ultime 48 ore • essere guariti dal COVID-19 negli ultimi sei mesi Dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, l’utilizzo della Certificazione verde Covid-19 verrà esteso a tutto il mondo del lavoro pubblico e privato. È quanto prevede il decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri il 16 settembre 2021. Il decreto legge prevede: • tutto il personale delle Amministrazioni pubbliche è tenuto a essere in possesso della Certificazione verde Covid-19. L’obbligo riguarda inoltre il personale di Autorità indipendenti, Consob, Covip, Banca d’Italia, enti pubblici economici e organi di rilevanza costituzionale. Il vincolo vale anche per i titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice. Inoltre l’obbligo è esteso ai soggetti, anche esterni, che svolgono a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o formativa presso le pubbliche amministrazioni; • l’obbligo di green pass vale anche per i soggetti titolari di cariche elettive e di cariche istituzionali di vertice; • sono tenuti a possedere e a esibire su richiesta i Certificati verdi coloro che svolgano attività lavorativa nel settore privato. Il possesso e l’esibizione, su richiesta, del Certificato verde sono richiesti per accedere ai luoghi di lavoro; • il personale amministrativo e i magistrati, per l’accesso agli uffici giudiziari, devono possedere ed esibire le Certificazioni verdi. Al fine di consentire il pieno svolgimento dei procedimenti, l’obbligo non si estende ad avvocati e altri difensori, consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato estranei all’amministrazione della Giustizia, testimoni e parti del processo. La Certificazione verde COVID-19 è già richiesta inoltre per: • partecipare alle feste per cerimonie civili e religiose • accedere da parte di accompagnatori, visitatori, familiari per far visita a pazienti non affetti da Covid-19 in residenze sanitarie assistenziali, strutture di ospitalità e di lungodegenza, hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e altre strutture residenziali e socioassistenziali; le direzioni sanitarie garantiscono la possibilità di visita con cadenza giornaliera da parte di familiari muniti della Certificazione verde COVID-19, consentendo anche di prestare assistenza quotidiana nel caso in cui la persona ospitata sia non autosufficiente • permanere da parte di accompagnatori di pazienti non affetti da Covid-19 nelle sale di aspetto di dipartimenti di emergenza e urgenza, reparti di pronto soccorso, reparti ospedalieri, centri di diagnostica e poliambulatori specialistici • spostarsi in entrata e in uscita da territori classificati in “zona rossa” o “zona arancione” • accedere ai seguenti servizi e attività: - servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, se al chiuso, con eccezione dei servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti che vi alloggiano; - spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi; di Savina Bonnin e Enzo Chiampo Shiatsu news n. 67 - Dicembre 2021
RkJQdWJsaXNoZXIy ODk0MDk=