Shiatsu News 64 - aprile 2020
PROGETTO C I S 19 Shiatsu news n. 6 4 - Aprile 2020 passati alla costruzione degli strumenti atti alla valutazione che fossero credibili, realizzabili e soprattutto contestualizzati al tipo di professione; infine, si è concentrati sulla messa a punto di tutto il processo . Ovvero si è definito il quando, il dove, il come ed il perché rilasciare la valutazione di qualità.I risultati dell’indagine hanno permesso, quindi, di individuare gli standard qualitativi nell’esercizio della professione e la messa a punto di un sistema di valutazione degli operatori finalizzato all’avvio di una fase di sperimentazione. Ma il lavoro investigativo si è rivelato anche un ottimo strumento per meglio conoscere gli iscritti e la visione che questi hanno della Federazione . Ne è emerso, infatti, un quadro di soddisfazione del proprio lavoro e di una pratica, lo shiatsu appunto, poco stressante sotto il profilo sia fisico che psicologico. Otto intervistati su 10 hanno una visione positiva e propositiva del futuro della propria categoria professionale e una percezione migliore nei confronti del processo di attestazione rispetto a quello di certificazione. Mentre la “fidelizzazione” è dovuta alle attività proposte dalla Federazione piuttosto che alla possibilità di essere in rete con altri colleghi. Questione che ha sorpreso i consulenti che hanno elaborato i dati dell’indagine. In conclusione, il socio Fisieo interessato al rilascio dell’attestato di qualità può presentare apposita richiesta se : • è in regola con l’iscrizione alla Federazione e detiene l’assicurazione professionale; svolge regolarmente l’aggiornamento professionale richiesto; rileva costantemente il gradimento e la percezione di efficacia da parte dei propri clienti in merito ai servizi erogati; partecipa alle indagini FISieo sull’analisi della figura di operatore shiatsu a beneficio dell’intera comunità professionale; • l’attestazione, rilasciata a seguito della verifica dei requisiti richiesti, ha validità triennale con rinnovo annuale sulla base delle riconferme dei punti sopra indicati ai quali vanno ad aggiungersi; • la comprovata soddisfazione dei clienti attraverso la presentazione di almeno cinque questionari da questi compilati nel triennio di validità dell’attestato in cui sono stati erogati minimo quattro trattamenti ciascuno; • la riflessione sul proprio operato attraverso l’autovalutazione e il confronto con i colleghi (attraverso almeno un questionario nel triennio); • nell’attestazione di qualità il consumatore può prendere visione del numero di iscrizione del professionista all’associazione, del possesso e del mantenimento dei requisiti previsti ai sensi della Legge 4/2013. Il tutto trova, inoltre, conferma nella sezione dedicata del sito della Federazione.
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