Shiatsu News 62 - marzo aprile 2019
DAL COMMERC I AL I STA N ella normativa attuale è possibile svolgere due attività di lavoro diverse? La risposta è positiva, fatti salvo i seguenti due casi: • Lavoro autonomo svolto in concorrenza, diretta od indiretta, con l’altra attività dipendente od assimilata svolta per un terzo soggetto, o comunque espressamente vietata nel contratto di assunzione; • Lavoro dipendente svolto per una Pubblica Amministrazione, a tempo pieno od a tempo parziale superiore al 50%. In entrambi i casi è possibile concordare una deroga con il titolare o l’amministratore dell’altra parte; nel caso di Pubblica Amministrazione ci si dovrà rivolgere al Dirigente dell’unità locale per la quale si presta servizio. LAVORO CONTESTUALE AUTONOMO PROFESSIONALE E LAVORO DIPENDENTE Contestualità. • Eccetto i casi di cui al paragrafo precedente la contestualità è possibile. Tassazione. • Se in regime ordinario i due redditi complessivi si assommano ai fini dell’IRPEF. • Se in regime forfetario o dei minimi le imposte vengono calcolate separatamente per ciascuna attività. Contributi. • Sul reddito di lavoro dipendente vengono versati tramite il datore di lavoro all’INPS Gestione Dipendenti. • Sul reddito di lavoro autonomo, se con cassa previdenziale propria, devono essere versati all’Ente di categoria. • Sul reddito di lavoro senza cassa previdenziale devono essere versati alla Gestione Separata dell’INPS. LAVORO CONTESTUALE AUTONOMO PROFESSIONALE E NASPI La NASpI, è l’ammortizzatore sociale a favore dei lavoratori dipendenti disoccupati che abbiano cessato l’attività non per propria decisione, e che abbiano maturato 13 settimane di contribuzione negli ultimi 48 mesi ed accumulato almeno 30 giorni di lavoro nell’anno precedente. Lo stato di non occupazione, comprende anche coloro che, pur svolgendo un’attività lavorativa, ne ricavano un reddito esente da imposizione fiscale, e cioè: • 8.000europerillavorosubordinatooparasubordinato; • 4.800 euro per il lavoro autonomo professionale od occasionale. Pertanto, chi perde il lavoro dipendente, sia che sia già in possesso di Partita IVA, sia che inizi un’attività autonoma, sino ad un reddito annuo di 4.800 euro, nel caso sussistano gli altri requisiti richiesti, ha diritto a percepire la NASpI. In questo caso, quindi con redditi inferiori ai 4800 euro per periodo, la NASpI sarà comunque corrisposta al beneficiario, ma sarà ridotta di un importo pari all’80% del reddito previsto , rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data di fine dell’indennità o la fine dell’anno se antecedente. Nel momento in cui si superano i 4.800 euro si perde lo stato di disoccupato, per cui non si avrà più diritto al sussidio. Incentivo all’autoimprenditorialità. L’art. 8 del D.Lgs. 22/2015 prevede che il lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASpI può richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell’importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è ancora stato erogato • o a titolo di incentivo all’avvio di un’attività lavorativa autonoma, • o per sviluppare a tempo pieno l’attività autonoma. • Indipendentemente dal reddito che andrà a realizzare per tale attività. In ogni caso è sempre opportuno informarsi direttamente presso l’INPS, od un patronato, od un professionista competente in materia! Tassazione. • Se in regime ordinario i due redditi complessivi si assommano ai fini dell’IRPEF. • Se in regime forfetario o dei minimi le imposte vengono calcolate separatamente per ciascuna attività. Shiatsu n.62 - Marzo 2019 54 ATTIVITÀ DI LAVORO CONTESTUALI di Savina Bonnin e Renzo Chiampo
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