Shiatsu News 62 - marzo aprile 2019
conservare le fatture sia emesse, sia ricevute, • non sono soggetti all’emissione della fattura elettronica sino al limite di 65.000 euro di fatturato (se non verso la Pubblica Amministrazione, ma si tratta di un altro tipo di fattura elettronica: la Fattura-PA). FATTURA ELETTRONICA • Il contribuente forfetario non è soggetto all’obbligo di emissione della fattura elettronica. • Continua ad essere soggetto alla FATTURA-PA per le fatture emesse verso la Pubblica Amministrazione. • Non deve richiedere il Codice Identificativo (7 caratteri) ai propri clienti. • Non deve comunicare al fornitore la propria partita IVA per le operazioni non rientranti nella propria attività. • Se effettua un acquisto di un bene o di un servizio rientrante nell’esercizio della propria attività deve fornire la propria partita IVA e comunicare al fornitore di essere in regime forfetario, quindi di non essere in possesso del Codice Identificativo (o Codice Univoco). In ogni caso il fornitore dovrà rilasciare al forfetario una copia cartacea (o su supporto stampabile) della fattura. OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE • Il contribuente forfetario per effettuare operazioni intracomunitarie (cessioni ed acquisti) deve essere iscritto al VIES. • La prestazione di servizi verso soggetti IVA intracomunitari è “non soggetta IVA art. 7-ter D.P.R. 633/72” e costituisce “operazione soggetta ad inversione contabile”. Il contribuente forfetario deve produrre il Modello Intrastat. La prestazione a persone fisiche non titolari di partita IVA continua ad essere “non soggetto IVA art. 58 legge 190/2014”. • L’acquisto di beni o servizi da soggetti IVA intracomunitari inerenti l’attività è soggetto ad inversione contabile, per cui il contribuente deve calcolare l’IVA che si sarebbe corrisposta in Italia (di norma il 22%) e versarla entro il 16 del mese successivo con Mod. F24 telematico. RITENUTA D’ACCONTO • Il contribuente forfetario, non è soggetto alla ritenuta d’acconto sulle fatture che emette nei confronti dei propri clienti sostituti di imposta (= soggetti IVA, enti pubblici o privati, condomìni). • A tal fine deve comunicare al cliente tale suo regime. Il miglior sistema di comunicazione è quello di indicare in fattura: non soggetto a ritenuta d’acconto: art. 1 comma 67 legge 190/2014. • Il contribuente forfetario, non essendo egli stesso sostituto di imposta, non può e non deve operare (= trattenere) la ritenuta d’acconto sulle prestazioni ricevute da lavoratori autonomi (professionisti od occasionali). DAL COMMERC I AL I STA 53
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