Shiatsu News 62 - marzo aprile 2019

REQUISITI PER L’ACCESSO La legge di bilancio 2019 approvata in via definitiva dalla Camera il 31/12/2018 ha apportato significative modifiche al regime forfetario di cui alla legge 190/2014, estendendo la possibilità di accesso per molti soggetti ai quali era precluso da disposizioni restrittive. Sintetizziamo le novità introdotte. • Il limite di reddito oltre il quale è necessario applicare il regime ordinario è di 65.000 euro annui per tutte le categorie (imprese, commercianti e professionisti). Dal 2020 sarà presumibilmente elevato a 100.000. • Non possono avvalersi del regime forfetario, oltre ai soggetti che partecipano a società di persone o associazioni professionali o ad imprese familiari, i soci di Società a responsabilità limitata, indipendentemente dalla forma fiscale adottata dalla stessa. • È soppressa la norma che impediva l’accesso ai titolari di reddito di lavoro dipendente o pensione superiore a 30.000 euro lordi. Tale norma viene sostituita dal divieto di accesso al regime forfetario da parte di titolari di partita IVA che esercitano attività nei confronti di datori di lavoro presso i quali hanno svolto nei due anni precedenti lavoro dipendente. • È altresì soppresso il limite di impiego di beni strumentali a 20.000 euro, nonché il limite di 5.000 euro annui di costi per lavoro dipendente o di collaborazione o accessorio. ATTENZIONE! Il passaggio dal regime ordinario al regime forfetario comporta il pagamento dell’IVA a suo tempo detratta ̶ ̶ sulle giacenze di magazzino al 31/12/2018, ̶ ̶ sul valore residuo dei beni strumentali non ancora totalmente ammortizzati al 31/12/2018. Per completezza d’informazione elenchiamo le cause ostative che impediscono l’accesso al regime forfetario nel 2019. Non possono avvalersi del regime forfetario: A) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA: i regimi speciali sono quelli indicati negli articoli 74, 74ter, 74quater: generi di monopolio, fiammiferi, giornali, libri, telefoni pubblici, schede, gettoni, vendita biglietti di trasporto urbano, intrattenimenti, spettacoli, editoria, beni usati, oggetti d’arte, agriturismo, agenzie d’asta, agenzie di viaggio, agricoltura, pesca; i venditori porta a porta; B) i soggetti non residenti nello Stato od in uno Stato Membro dell’Unione Europea; C) i soggetti che commerciano in via prevalente in immobili o mezzi di trasporto nuovi; D) i soggetti che partecipano a società di persone o associazioni professionali o posseggono quote di s.r.l.: E) i soggetti che nell’anno precedente hanno realizzato un volume d’affari superiore a 65.000 euro; F) i soggetti che esercitano l’attività nei confronti di datori di lavoro presso i quali hanno svolto nei due anni precedenti lavoro dipendente. TASSAZIONE • Il regime forfetario non è soggetto ad IVA. • Sulla percentuale prevista per l’attività specifica viene calcolata un’imposta del 15%, sostitutiva dell’IRPEF, delle addizionali e dell’IRAP. • Dal 2020 sarà possibile accedere al regime forfetario, con tassazione del 20%, per il fatturato compreso tra 65.001 e 100.000 euro. • Le nuove attività (=new-entry, start-up) godono di un’agevolazione per 5 anni con imposta sostitutiva al 5% anziché al 15%. È stata soppressa la limitazione contenuta nella bozza originale che precludeva l’agevolazione ai soggetti di età compresa tra i 35 ed i 55 anni di età. AGEVOLAZIONI I forfetari: • non applicano l’IVA sulle fatture emesse, • non sono soggetti a ritenuta d’acconto, • non sono soggetti agli Studi di Settore, • non sono soggetti alla tenuta di registri contabili od IVA, ma devono semplicemente numerare e REGIMEFORFETARIO NUOVA NORMATIVA di Savina Bonnin e Renzo Chiampo DAL COMMERC I AL I STA Shiatsu n.62 - Marzo 2019 52

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