Shiatsu News 59 - marzo 2018
5 n. 59 - Marzo 2018 La suddetta norma recita infatti: “Le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o con- dizioni all’accesso ed all’esercizio delle attività economiche sono in ogni caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente pro- porzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i quali l’iniziativa economica privata è libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri….” Una corretta lettura della legge 1/1990 che riserva alle estetiste solo i massaggi con fina- lità estetiche, è stata peraltro già fatta ed applicata negli anni, non solo dalle Regioni (che hanno legiferato in merito), ma anche dalle amministrazioni centrali come il Ministero di Giustizia, Ministero del Lavoro, Ministero della Salute e Ministero dello Sviluppo Economi- co, che nei loro provvedimenti hanno sempre ritenuto che lo svolgimento della professio- ne di operatore Shiatsu sia una pratica libera, non sottoposta ad alcuna autorizzazione. A ben leggere i comunicati di Confestetica, in realtà non sembrano rivolgersi allo Shiatsu, in quanto il loro obiettivo dichiarato è quello di contrastare la pratica del massaggio che con vari ed a volte fantasiosi nomi, viene praticato nei centri benessere. Solo che nel “fu- rore” dei loro comunicati sembrano fare di ogni erba un fascio. Noi non abbiamo nulla contro questa battaglia che anzi ci vede solidali quando si rivolge contro gli incompetenti che operano senza alcuna adeguata preparazione. Dobbiamo però contestare come detto, l’interpretazione errata della legge 1/1990 e ribadire come lo Shiatsu non sia un massaggio, ma una pratica complessa, che richiede un’autonoma e approfondita formazione almeno triennale che non ha nulla a che vedere con la formazione che le estetiste ricevono nelle loro scuole. Non a caso con l’inserimento della FISieo nel Registro previsto dalla legge 4/2013 pres- so il Ministero dello Sviluppo Economico, lo Shiatsu, a differenza dell’attività di estetista, viene riconosciuto come professione intellettuale e non come mestiere artigianale. Questi ultimi infatti, come ricorda Confestetica, non rientrano nella Legge 4/2013. Se quindi condividiamo la battaglia di Confestetica contro gli incompetenti, per lo stes- so motivo non possiamo neppure immaginare che lo Shiatsu possa essere riservato alle estetiste che non hanno nessuna preparazione per farlo (tranne ovviamente le estetiste che abbiano ricevuto una preparazione triennale presso le scuole di Shiatsu). opinioni a conf ronto
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