Shiatsu News 59 - marzo 2018
4 n. 59 - Marzo 2018 S ono apparsi in questi ultimi mesi in rete alcuni comunicati di Confestetica nei quali si tenta nuovamente di affermare che le estetiste hanno l’esclusività per tutti i tipi di massaggi/trattamenti sul corpo umano ad eccezione di quelli terapeutici. Anche se è ormai ampiamente noto come queste affermazioni siano assolutamente errate ed infondate, queste comunicazioni hanno suscitato molte reazioni da parte dei nostri soci, per cui riteniamo utile precisare nuovamente che: I trattamenti sul corpo umano riservati dalla legge n.1 del 1990 alle estetiste sono solo quelli “immediatamente diretti all’unitario sco- po di eliminare o ridurre gli inestetismi presenti sul corpo umano;” e questo avviene quando “grazie alla praticata attività l’aspetto estetico sia modificato «attraverso l’eliminazione e l’attenuazione degli inestetismi presenti»,“. Tutti i trattamenti che non perseguono quell’obbiettivo estetico sono “estranei al rilievo legale della professione di estetista e alla relativa regolamentazione ai sensi della legge n.1 del 1990”. Così ha infatti definitivamente sentenziato il Consiglio di Stato con la sentenza n. 03378/2016, annullando una ordinanza del TAR Liguria e confermando gli orientamenti già espressi dal Tar Veneto e dal TAR Toscana. La diversa interpretazione estensiva della legge 1/1990 proposta da Confestetica, non solo non è conforme ad una corretta lettura della norma stessa, come scritto dal Consi- glio di Stato, ma viola anche l’espresso divieto disposto dall’art. 1, co. 2, d.l. 24 gennaio 2012, n.1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n.27, recante “Dispo- sizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”. LO SHIATSU NON E’ UN MASSAGGIO CONFESTETICA SBAGLIA di Giuseppe Montanini dal Di ret t ivo Federazione Italiana Shiatsu Insegnanti e Operatori
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