Shiatsu News 59 - marzo 2018

56 n. 59 - Marzo 2018 Regionale n.13/1990. Qualora detti scarichi siano tributari di pubblica fognatura sono ammessi nell’osservanza dei Regolamenti emanati dall’Ente gestore dell’impianto di depurazione della pubblica fognatura stessa. 13. Lo smaltimento dei rifiuti dovrà essere conforme a quanto previsto dalle normative vigenti in materia. 14. Le porte o altri ingressi devono consentire l’accesso diretto dalla strada, piazza o altro luogo pubblico e non possono essere utilizzati per l’accesso ad abitazioni private. In caso di locali parzialmente interrati, gli accessi devono essere integralmente visibili dalla strada, piazza o altro luogo pubblico. Quando siano presenti lavoratori dipendenti o ad essi assi- milati le vie d’accesso, le porte, le vie d’emergenza, le eventuali scale devono essere conformi a quanto stabilito nel Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m., Allegato IV. Nel caso di locali ubicati ad un livello o piano superiore a quello della strada, piazza o altro luogo pubblico d’accesso, la visibilità esterna deve essere assicurata mediante l’apposizione di idonei sistemi di illuminazione e di segnalazione degli accessi e la chiusura di ulteriori vie d’accesso o d’uscita. Articolo 212 quater - Requisiti igienici per l’attività di massaggio non terapeutico o non estetico svolta nel domicilio dell’operatore. Qualora le attività disciplinate dal precedente articolo siano svolte presso il domicilio dell’ope- ratore, fermo restando il rispetto delle vigenti disposizioni in materia edilizia ed in particolare le prescrizioni costruttive e funzionali di cui al Titolo V del vigente Regolamento Edilizio n. 302, i locali riservati all’attività dovranno essere nettamente separati ed indipendenti dai locali adibiti ad uso abitazione e dovranno essere dotati di servizi igienici propri ed accessibili esclusivamente dai locali utilizzati dall’attività che devono essere corrispondenti alle seguenti prescrizioni: - il pavimento di materiale solido, ben connesso, liscio, impermeabile, lavabile e disinfettabile le pareti ricoperte di materiale ben connesso, lavabile e disinfettabile fino a metri 1,50; - dotati di lavandino all’interno e di una tazza wc. I rifiuti devono essere raccolti in appositi recipienti di materiale lavabile e disinfettabile, muniti di coperchio con apertura a pedale o di coperchio con apertura basculante e conservati per il pe- riodo strettamente necessario in un vano chiuso e separato, ovvero in un armadio di materiale facilmente lavabile e disinfettabile, entrambi esclusivamente destinati allo scopo. Le disposizioni igienico-sanitarie di cui al precedente articolo 212 ter, commi 4, 6, 8, 9, 10 e 11 devono essere rispettate. Commento: L’infelice posizionamento dei due nuovi articoli nel capitolo XIII del Regolamento d’Igiene inti- tolato EDIFIZI E STABILIMENTI PUBBLICI, comporta che il cittadino che cercasse una disposi- zione relativa ai Centri Massaggio, sicuramente non leggerebbe tale capitolo, con buona pace dell’ignoranza della Legge. Se non fosse che si trattasse della riedizione di un dejà-vu, e cioè della reintroduzione dalla finestra di una delibera varata esattamente 6 anni fa e poi non passata per la porta, si potrebbe anche affermare che, tutto sommato, tale delibera sia opportuna, vuoi per risolvere tanti dubbi degli operatori in merito alla strutturazione del luogo di lavoro, vuoi per definire uno standard che gli operatori Shiatsu da tempo attendono. Quello che è insensato è l’obbligo previsto dall’art. 212 quater dei doppi servizi nell’abitazione privata, nel caso ivi venga svolta l’attività olistica. Il Comune di Torino ha perso una buona occasione per definire la differenza tra: CENTRO MASSAGGI: attività di impresa, locale aperto al pubblico, esercente in C/3 (laboratori per arti e mestieri), normata dal Comune, e STUDIO PROFESSIONALE: attività professionale, privata dimora, esercente in A/10 (uffici e studi privati), attività libera, nel caso specifico a dan- no di quest’ultima. Per concludere, a detta dell’Assessore al Commercio, in caso di verifica, la sanzione per diffor- mità ammonterebbe a 30 euro circa. • Studio Gamma: bonninsavina@gmail.com ci t tà i Tor ino

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