Shiatsu News 59 - marzo 2018

54 n. 59 - Marzo 2018 I l Consiglio Comunale del Comune di Torino, nella seduta pubblica del 12 febbraio 2018, ha deliberato di introdurre nel Regolamento Comunale d’Igiene due nuovi articoli che andran- no ad inserirsi nel capitolo XIII del Regolamento Edilizio della città di Torino riguardante gli EDIFIZI E STABILIMENTI PUBBLICI che comprende, al momento tre soli articoli: il 212, il 212bis ed il 213. Il 212 riguarda i teatri e gli altri luoghi destinati a pubblici spettacoli e divertimenti, compresi i caffè, le birrerie, le osterie, e simili, ed in genere tutti i locali dove può verificarsi notevole affluenza di persone. Il 212 bis definisce requisiti igienici e di sicurezza dei locali da adibire a servizio di telecomuni- cazioni accessibili al pubblico. Il 213 riguarda gli stabilimenti di bagni. I due nuovi articoli che si vorrebbero inserire sono: il 212 ter che riguarderebbe l’esercizio di (testuale) attività di massaggio non terapeutico e non estetico esercitata in assenza di specifica autorizzazione amministrativa ai sensi della Legge 4/2013, per cui, secondo il gioco delle virgole, sarebbe la legge 4/2013 che afferma l’esonero di presentazione della SCIA. Il 212 quater definisce le norme per l’attività di massaggio non terapeutico e non estetico svolta presso il domicilio dell’operatore. Riportiamo un estratto degli articoli stessi. Articolo 212 ter - Requisiti igienici e di sicurezza dei locali da adibire all’attività di massaggio non terapeutico e non estetico. Per l’esercizio dell’attività di massaggio non terapeutico e non estetico, esercitata in assenza di specifica autorizzazione amministrativa ai sensi della Legge 14 gennaio 2013, n. 4 “Disposizioni in materia di professioni non organizzate”, sono fissate le seguenti superfici minime, esclusi i locali accessori (ingressi, servizi, ripostigli, sale di attesa, eccetera): metri quadri 14 per un solo posto di lavoro, metri quadri 6 in più per ogni posto di lavoro oltre il primo; si definisce posto di lavoro ogni lettino/futon. Per l’esercizio delle attività è altresì necessaria la dotazione di idoneo ed apposito spazio d’attesa. I locali devono avere i seguenti requisiti dimensionali, igienici ed impiantistici di seguito indicati: * altezza dei locali adibiti all’esercizio dell’attività non inferiore a metri 2,70; * superficie aero illuminante non inferiore a 1/8 della superficie del pavimento; * i locali ad uso dell’esercizio ed accessori devono avere pavimenti continui, realizzati con materiali impermeabili; le pareti devono essere ricoperte da adeguato materiale lavabile non assorbente, fino a metri 1,80; * i locali dovranno essere strutturalmente predisposti per consentire la fruizione degli spazi e delle attrezzature da parte di persone con limitate capacità motorie; * i singoli box dovranno essere opportunamente delimitati da manufatti, a condizione che vengano rispettati i parametri aero illuminanti previsti dalla normativa. I servizi igienici devono essere di norma interni ai locali, in numero e posizione adeguati alle esigenze di riservatezza e confort sia alla necessità di una facile e rapida pulizia. Qualora il locale sia inserito nel consolidato urbano e non sia possibile la realizzazione del servizio igienico interno ai locali è ammesso l’uso di servizi igienici esterni al locale; per questo caso si rimanda alla lettura del testo originale, che impone tutta una serie di prescrizioni. TORINO SFRATTA lo SHIATSU da CASA Propria ci t tà di Tor ino di Savina Bonnin e Renzo Chiampo

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