Shiatsu News 59 - marzo 2018
51 n. 59 - Marzo 2018 Aumento quota esente per compensi a sportivi dilettanti e musicisti Il limite di 7.500 euro, di cui all’art. 69 del TUIR, previsto per prestazioni di natura non profes- sionale (da parte di cori, bande, filodrammatiche con finalità dilettantistiche) nonché i compensi ed i rimborsi corrisposti dalle ASD nell’esercizio diretto delle attività sportive, viene elevato a 10.000 euro dal 1° gennaio 2018. Detraibilità IVA fatture di acquisto datate 2017 La manovra correttiva 2017, D.L. 50/2017, ha modificato sostanzialmente i termini entro i quali può essere esercitata la detrazione Iva sulle fatture di acquisto, stabilendo che la detraibilità dell’IVA può essere esercitata con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto. La nuova norma stabilisce altresì che le fatture di acquisto vengano annotate in apposito regi- stro anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno. Pertanto una fattura datata 2017 deve essere registrata entro il 30 aprile 2018 e portata in de- trazione nella dichiarazione IVA 2018 relativa al 2017. In pratica, se non più rientrante nella tempistica per la registrazione nel registro IVA acquisti 2017, una fattura di acquisto datata 2017 e pervenuta nel 2018 dovrà essere registrata nel registro IVA 2018 con riferimento di detrazione 2017. L’importo imponibile e dell’IVA detraibile dovranno essere conteggiati nella dichiarazione IVA 2018 relativa al 2017 e non dovranno es- sere considerati nella dichiarazione IVA 2019 relativa al 2018. Avendo riguardo al fatto che sia la liquidazione IVA sia lo spesometro relativi al 4° trimestre 2017 devono essere trasmessi telematicamente all’AdE entro il 28 febbraio 2018, le fattura da- tate 2017 possono essere registrate nel registro IVA acquisti non oltre tale data. Questo ai fini dell’allineamento tra registrazioni, dichiarazioni annuale e comunicazioni telematiche. I contri- buenti trimestrali saranno allineati anche sui pagamenti, stante la scadenza del versamento a saldo (16 marzo) antecedente al termine ultimo di trasmissione della dichiarazione (30 aprile). I contribuenti mensili si troveranno un importo a credito in dichiarazione pari all’importo IVA detraibile delle fatture di acquisto 2017 registrate nel registro acquisti nel periodo 16 gennaio – 28 febbraio (se effettuato versamento a saldo IVA mese di dicembre). Quanto sopra sino a quando non entrerà in funzione l’obbligatorietà della fattura elettronica tra soggetti IVA. Di fatto nella liquidazione IVA relativa al 4° trimestre 2019. Fattura elettronica L’utilizzo della fattura elettronica diventa obbligatorio dal 1° luglio 2018 per le prestazioni resa da subappaltatori per forniture effettuate dall’appaltatore nei confronti di una pubblica ammi- nistrazione. L’obbligo diventa generalizzato dal 1° gennaio 2019 nei rapporti tra soggetti IVA. Rimangono escluse dall’obbligo le prestazioni e le cessioni effettuate: • verso soggetti non titolari di partita IVA • da contribuenti minimi e forfetari • da e verso contribuenti non residenti o stabiliti in Italia; per questi ultimi l’obbligo di fatturazione elettronica sarà sostituita da una sorta di spesometro mensile. Provvederemo ad aggiornare l’argomento man mano che verranno definite le procedure attua- tive. Utilizzo denaro contante Rammentiamo che già dal 2016 la soglia di utilizzo del denaro contante è limitata a 2.999,99 euro. L’obbligo di indicazione del percettore e della clausola di non trasferibilità sugli assegni decorre da 1.000 euro. Il limite per i libretti al portatore e la soglia per il servizio di “rimessa di denaro” permane a 999 euro. ques i t i e delucidazioni
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