Shiatsu News 61 - dicembre 2018 - gennaio 2019

elettronica o in formato analogico sarà messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura. È comunque facoltà dei consumatori rinunciare alla copia emessa dal fornitore. Son o esonerati dalle predette disposizioni i soggetti passivi che rientrano nel “regime di vantaggio” di cui art. 27, commi 1 e 2, del DL 98/2011 e quelli che applicano il regime forfetario di cui art. 1, commi a 54 a 89, ella legge 190/2014. 1.3-bis. I soggetti IVA trasmettono telematicamente all’AdE i dati relativi alle cessioni di beni e prestazioni dei servizi, effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa bolletta doganale o sono state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità di cui al comma precedente. 1.6. In caso di emissione di fattura tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato con modalità diverse da quelle previste dal comma 3 si applicano le sanzioni previste dall’art. 6 D.Lgs. 471/1997 (da 250 a 2.000 euro); in caso di omissione della trasmissione, ovvero di trasmissione di dati incompleti o inesatti, si applica la sanzione di cui art. 11, comma 2-quater del D.Lgs. 471/1997 (2 euro per fattura, massimo 1.000 euro per ciascun trimestre). 2) Trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi 2.1. Dal 1° gennaio 2017 i commercianti al minuto e assimilati possono optare per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all’AdE dei dati corrispettivi. L’opzione ha effetto dall’inizio dell’anno solare in cui è esercitata fino alla fine del quarto anno solare successivo, se non revocata. La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica sostituiscono l’obbligo della tenuta del registro dei corrispettivi. 2.2 Dal 1° gennaio 2017 la memorizzazione elettronica e la trasmissione dei dati di cui al comma precedente sono obbligatorie per i soggetti IVA che esercitano cessioni di beni tramite distributori automatici. Sono previste soluzioni alternative che consentano di non influire sull’attuale funzionamento degli apparecchi esistenti. 2.6 Ai soggetti che esercitano l’opzione di cui al comma 1 ed ai soggetti di cui al comma 2, in caso di omissione della trasmissione, ovvero di trasmissione di dati incompleti o inesatti, si applica la sanzione di cui art. 6 comma 3 e 12 comma 2 del D.Lgs. 471/2977 (da 250 a 2.000 euro). 3) Incentivi per la tracciabilità dei pagamenti 3.1 Il termine per gli accertamenti IVA e delle dichiarazioni dei redditi sono ridotti di due anni. La riduzione si applica solo per i soggetti di cui all’articolo 1 che garantiscono nei modi previsti con decreto del MEF la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni superiori ad euro 500. La riduzione non si applica ai soggetti che effettuano anche operazioni ai sensi dell’art. 22 DPR 633/72 (commercianti al minuto ed assimilati) salvo che abbiano esercitato l’opzione di cui all’art. 2, comma 1, del presente decreto. 4) Semplificazioni amministrative e contabili 4.1 Nell’ambito di un programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisite con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, ai soggetti passivi IVA esercenti arti e professioni ed alle imprese ammesse al regime di contabilità semplificata, compresi i commercianti al minuto ed assimilati che hanno esercitato l’opzione dei cui all’art. 2, comma 1, l’AdE mette a disposizione: a) gli elementi informativi necessari per la predisposizione dei prospetti di liquidazione periodica IVA; b) una bozza di dichiarazione annuale dell’IVA e di dichiarazione dei redditi, con i relativi prospetti dei calcoli effettuati; c) le bozze dei modelli F24 di versamento recanti l’ammontare delle imposte da versare, compensare o richiedere a rimborso. REGOLE TECNICHE PER L’EMISSIONE E LA RICEZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE: Provvedimento del direttore dell’AdE n. 89757 del 13 giugno 2018. Le informazioni riportate in questo titolo sono un estratto del Provvedimento. Per un’informativa completa si rimanda alla lettura del provvedimento integrale, reperibile anche sul sito dell’AdE. 1) La fattura elettronica 1.1 L’e-fattura è un documento informatico trasmesso per via telematica al SdI e da questo recapitato al soggetto ricevente. 1.2 L’e-fattura deve obbligatoriamente contenere le indicazioni di cui all’art. 21 del DPR 633/72(ordinaria); dell’art. 21bis se semplificata. 1.3 L’e-fattura è un file formato XML. 1.5 Per la predisposizione del file l’AdE rende gratuitamente disponibili una procedura web, un’applicazione utilizzabile da dispositivi mobili (app) ed un software da installare su PC. 2) Trasmissione dell’e-fattura al SdI 2.6 Per le fatture elettroniche emesse nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni restano valide le regole di cui al DM n. 5 del 03/04/2013. 2.1 L’e-fattura è trasmessa dal soggetto obbligato ad emetterla ai sensi dell’art. 21 DPR 633/92 o da intermediario abilitato delegato. 2.2 La trasmissione dell’e-fattura al SdI è effettuata tramite: a) posta elettronica certificata @pec; 53 n. 61 - Dicembre 2018 fat turazione elet tronica

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