Shiatsu News 61 - dicembre 2018 - gennaio 2019
L a FATTURA ELETTRONICA è un documento informatico che il soggetto IVA, FORNITORE di un bene o di un servizio trasmette telematicamente utilizzando obbligatoriamente il Sistema di Interscambio = SdI messo gratuitamente a disposizione dall’AdE all’AdE e al proprio CLIENTE , sia questi un soggetto IVA od un consumatore finale non provvisto di partita IVA. Sono obbligati all’emissione della fattura elettronica: · dal 31 marzo 2015 le forniture di beni e servizi alla Pubblica Amministrazione (Ministeri, Agenzie Fiscali ed Enti di Previdenza già dal 6 giugno 2014); · dal 1° luglio 2018 i subappaltatori e subfornitori di lavori appaltati dalla Pubblica Amministrazione; · dal 1° gennaio 2019 , ineluttabilmente, salvo proroghe, tutti i soggetti IVA , eccetto quelli esonerati. Sono esonerati dall’obbligo ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 127/2015: · i “contribuenti minimi” di cui al DL 98/2011 art.27 co.3. · i contribuenti forfetari di cui alla legge 190/2014) ATTENZIONE: Non trattiamo nel presente capitolo della FATTURA-PA, e cioè della fattura elettronica obbligatoria per le cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti di soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione. Pur essendo la procedura simile a quella della fattura elettronica esistono normative specifiche che inserite nello stesso contesto genererebbero confusione e non sarebbero utili per un confronto parallelo dei due sistemi. DPR 633/72 art- 21 - FATTURAZIONE delle OPERAZIONI L’art. 21 del DPR 633/72 stabilisce tra l’altro: · Per fattura elettronica si intende la fattura che è stata emessa e ricevuta in qualunque formato elettronico; il ricorso alla fattura elettronica è subordinato all’accettazione da parte del destinatario (comma 1). · Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono determinate le modalità, i contenuti e le procedure telematiche della comunicazione (comma 1). · Il soggetto passivo assicura l’autenticità dell’origine, integrità del contenuto e la leggibilità della fattura dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione; autenticità dell’origine e l’integrità del contenuto possono essere garantite mediante sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e la cessione di beni o la prestazione di servizi ad essa riferibile, ovvero mediante l’apposizione della firma elettronica qualificata o digitale dell’emittente o mediante sistemi EDI di trasmissione elettronica dei dati o altre tecnologie in grado di garantire l’autenticità dell’origine e l’integrità di dati (comma 3). DPR 633/72 art- 22 - COMMERCIO AL MIMUTO ED ATTIVITÀ ASSIMILATE L’emissione della fattura non è obbligatoria , se non è richiesta dal cliente non oltre il momento dell’effettuazione dell’operazione: 1. Per le cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto in qualsiasi forma; 2. Per le prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti o bevande; 3. Per il trasporto di persone e veicoli e bagagli al seguito; 4. Per le prestazioni di servizi rese da imprese in locali aperti al pubblico o in forma ambulante o a domicilio; 6. Per le operazioni di assicurazione di locazioni e di affitti; 6-bis. Per escursioni, visite e giri turistici organizzati da agenzie di viaggio. Per l’elenco completo dei soggetti rientranti nella normativa dell’articolo 22 si rimanda alla lettura dell’articolo stesso, reperibile anche sul sito dell’AdE. D.LGS. 127/2015 - TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE OPERAZIONI IVA Le informazioni riportate in questo titolo sono un estratto del decreto, come aggiornato dall’art. 1, comma 909 della legge 205/2017. Per un’informativa completa si rimanda alla lettura del provvedimento integrale, reperibile anche sul sito dell’AdE. 1) Fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture 1.1. Dal 1° luglio 2016 l’AdE ha messo a disposizione dei contribuenti, gratuitamente, un servizio per la generazione, la trasmissione e la conservazione delle fatture elettroniche. 1.2. Dal 1° gennaio 2017 l’AdE ha messo a disposizione dei soggetti passivi IVA il Sistema di Intercambio (SdI) ai fini della ricezione e della trasmissione delle e-fatture. 1.3. Al fine di razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il SdI. Le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili a questi ultimi dai servizi telematici dell’AdE; una copia della fattura 52 n. 61 - Dicembre 2018 dal commercial i sta FATTURAZIONE ELETTRONICA di Savina Bonnin e Renzo Chiampo
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