Shiatsu News 52 giugno 2016
41 n. 52 - Giugno 2016 ques i t i e r i sposte *
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l’occasionalità. Conveniamo tutti che se un soggetto occasio- nalmente ripara il computer al vicino di casa, sia pur contro compenso, si tratti di un’attivi- tà occasionale. Così pure se ripara il compu- ter all’amico del vicino. E all’amico dell’amico del vicino. Quanti “amici” occorrono perché l’attività diventi abituale? Analogamente per l’operatore shiatsu: qual è
tra l’occasionalità e l’abitualità? 1, 2, 5, 10, 12, 37, 84, 327, ,…? Allora se non può essere stabilito un limite numerico di interventi, si potrebbe stabili- re un limite di compensi. 100 euro? 1.000? 2.840? 4.800? 7.000? 9.330? Si tenga pre- sente che non si tratta di numeri a caso; cia- scuno di questi importi rappresenta un limite
" $ Esisteva, sino ad un anno fa, l’art. 61 del D.lgs. 276/2003 “attuazione delle deleghe in materia di occupazione e di mercato del la- voro” conosciuto come “legge Biagi”, il quale al suo 2° comma stabiliva che “sono escluse (dalle collaborazioni a progetto) le prestazioni occasionali, intendendosi per tali i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell’anno solare con lo stesso committente, salvo che il compenso comples- sivamente percepito nel medesimo anno sia superiore a 5 mila euro”. Da rilevare che il Decreto fa riferimento al lavoro “ordinario” dove da una parte vi è il datore di lavoro (azienda o studio professio- nale) e dall’altra il prestatore d’opera. Voler ricondurre all’art. 61 del D.lgs. 276/2003 una prestazione di lavoro tra privati è una forza- tura. In ogni caso l’articolo 61 della legge Biagi è )* )+.* L’art. 13 comma 5 del TUIR stabilisce che, se alla formazione del reddito di un determina- to periodo di imposta concorrono uno o più redditi di lavoro autonomo occasionale, spetta una detrazione dall’imposta lorda IRPEF di 1.104 euro se il reddito complessivo non supera 4.800 euro. Tale norma comporta che, con l’attuale tassazione del 23%, sino a 4.800 euro non siano dovute imposte: 4.800 x 23% = 1.104 ; - 1.104 = zero. Ma non fornisce alcun parametro in merito alla distinzione tra lavoro autonomo profes- sionale e lavoro autonomo occasionale. Anche l’art. 44 comma 2 del D.L. 269/03 stabilisce che gli esercenti attività di lavoro autonomo occasionale non sono soggetti alla Gestione Separata dell’INPS sino a 5.000 euro annui di reddito, ma non stabilisce affat- to che un reddito sino a 5.000 euro costitui- sca lavoro occasionale Il rapporto tra privati è ora disci- plinato dall’art. 70 del D.lgs. 276/2003,
rientra nel lavoro accessorio: Per presta- zioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo a compensi superiori a 7.000 euro (netti) nel corso di un anno solare. Fermo re- stando il limite complessivo di 7.000 euro nel corso di un anno solare nei confronti dei committenti imprenditori commerciali o professionisti, le attività lavorative di cui al presente comma possono essere svolte a favore di ciascun committente per compensi non superiori a 2.020 euro (netti) rivalutati annualmente. L’art. 72 stabilisce che per la retribuzione di tali compensi si debba ricorrere al sistema dei “voucher”. Appare arduo far esple- tare la procedura al ricevente da parte dell’operatore shiatsu.
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