Shiatsu News 52 giugno 2016
40 n. 52 - Giugno 2016 dal commercial i sta R itengo opportuno un richiamo sull’ob- bligatorietà o meno della partita IVA per l’operatore shiatsu e/o in discipline bionaturali. Ci è infatti giunta notizia, non so se e quanto vera, che durante una riunione di iscritti FI- Sieo è stato affermato da parte di due com- mercialisti che quanto asseriamo circa l’ob- bligatorietà della partita IVA per gli operatori professionisti non corrisponderebbe al vero. Devo onestamente riconoscere che delle oltre 150.000 leggi esistenti in Italia ne conosco si e no 117.313, per cui potrebbe accadere che tale norma sia contenuta nelle 30.000 e più che non conosco. Per questo sarei veramente grato a chi riscontrasse una nostra informazione non corretta, se, anziché fare critiche gratuite, ci segnalasse gli estremi della legge, decreto, circolare o risoluzione che ci contraddice. Nelle nostre affermazioni abbiamo sempre fatto riferimento agli estremi legislativi, per cui mi dichiaro non solo disponibile, ma vera- mente contento di ricevere segnalazioni docu- mentate di nostri errori di interpretazione. Quando si vive in un Paese dove appare evi- dente che, di fatto o di diritto, i delinquenti sono tutelati e gli onesti ne pagano sempre le conseguenze, diventa gravoso convincere il cittadino a rispettare le leggi, in particolare quelle che “toccano il portafoglio”. Ma io non sono qui per far politica o per far crociate in favore dell’agenzia delle Entrate, bensì per fornire consulenza amministrativa. Pertanto vado ad esporre sinteticamente le motivazioni che mi inducono ad affermare che i redditi di qualsiasi entità prodotti con l’attivi- tà di shiatsuka, sia insegnante o sia operatore professionista, rientrano nel lavoro autonomo e non nei redditi diversi. Se le riterrete corrette, bene; se le riterre- te errate ringrazio anticipatamente per una vostra segnalazione; se le riterrete corrette, ma vorrete non seguire le nostre indicazioni, sapete cosa c’è di nuovo…?... La
è data dall’art. 2222 del Codice Civile: quando una persona si obbliga a com- piere verso un corrispettivo un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente. Sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall’esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e pro- fessioni si intende l’esercizio per profes- sione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI (redditi di impresa), compreso l’esercizio in forma associata di cui alla lettera c) del comma 3 dell’articolo 5 (arti e professioni). TUIR art.53 co.1 Rafforza il concetto l’art. 5 del DPR 633/72 (T.U.IVA): Per esercizio di arti e professioni si intende l’esercizio per pro- fessione abituale, ancorché non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo da
"" di società semplici o di associazioni senza personalità giuridica costituite tra perso-
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- ta delle attività stesse. Sono redditi diversi se non costitu- iscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandi- ta semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente: - i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere. TUIR art. 67 co.1 lett.l Per cui, in base a quanto disposto dal Testo Unico Imposte sui Redditi e dal Testo Unico IVA l a differenza tra il lavoro autonomo pro- fessionale ed il lavoro occasionale consiste nell’esercizio abituale o meno dello stesso. PROFESSIONE non è LAVORO OCCASIONALE di Savina Bonnin e Renzo Chiampo
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