Shiatsu News 45 settembre - ottobre 2014

n. 45 - Settembre 2014 NEWS INQUADRAMENTO FISCALE dell’operatore shiatsu P er svolgere l’attività di operatore shiatsu esistono, al momento, solo 4 possibilità: a) quale operatore con partita IVA b) quale operatore occasionale senza partita IVA c) in nero d) gratuitamente. Per quanto concerne la partita IVA attualmente vi sono tre regimi: - il contribuente minimo - il contribuente ordinario che a sua volta si distingue in ordinario ex minimo (chi pur non superando i 30.000 euro annui di fatturato non può più rientrare nei contribuenti minimi, ad esempio perché sono già trascorsi i 5 anni nel regime di vantaggio) ed il contribuente ordinario propriamente detto. Chi opera nel regime dei contribuenti minimi , in particolare chi svolge l’attività come secondo lavoro, non ha sicuramente problemi di entità minima di giro d’affari. L’imposizione fiscale del contribuente minimo consiste in un’imposta, sostitutiva dell’IRPEF, del 5% calcolata sulla differenza tra i compensi incassati e le spese sostenute per l’esercizio dell’attività, ulteriormente dedotta dei contributi INPS versati nell’anno. Sotto il profilo previdenziale l’operatore shiatsu è tenuto all’iscrizione nella gestione separata dell’INPS ed a versare un contributo annuo, che per l’anno 2014 corrisponde al 27,72% se non si hanno altre coperture previdenziali, oppure al 22% se si è anche lavoratore dipendente o pensionato, calcolato sulla differenza tra compensi incassati e spese sostenute. Il contribuente minimo non è soggetto all’IVA, quindi non la applica sulle fatture che emette. Per chi opera nel regime ordinario propriamente detto non dovrebbe sussistere il problema del giro d’affari troppo basso, in quanto lo stesso eccede i 30.000 euro. Sempre che i costi dichiarati siano congrui. Chi opera nel regime ordinario agevolato (= ex minimi) è sì soggetto agli studi di settore, ma questi sono legati soprattutto alle ore di attività effettivamente svolte, che, di fatto, nel settore olistico si traducono in un ricavo presunto (= fatturato IVA esclusa) di meno di 30 euro all’ora. Se potrebbe essere un problema per il contribuente ordinario che svolge attività esclusiva riuscire a sostenere che in un anno ha lavorato per sole 100 ore, non lo è sicuramente per il contribuente che svolge l’attività in aggiunta ad un’altra attività principale, in particolare se questa è un lavoro dipendente od è pensionato. È chiaro che bisogna fare attenzione ai costi che si dichiarano, che in ogni caso, per non essere a rischio di ripresa fiscale, devono essere consoni in relazione ai ricavi. Il contribuente ordinario è soggetto all’IRPEF, che è un’imposta “progressiva”, e cioè sino a 15.000 euro di Savina Bonnin e Renzo Chiampo 32

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