Shiatsu News 41 settembre 2013

n. 41 - Settembre 2013 NEWS dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 185820 del 22/12/2011; di tale disposizione deve essere informato il cliente, preferibilmente attestandolo sulla fattura. L’ IVA , in ragione del 21% deve essere applicata dai contribuenti in regime ordinario. Ne sono esclusi i contribuenti minimi. Il contribuente minimo, in luogo dell’ammontare dell’IVA, deve indicare in fattura “Non soggetto IVA. Operazione ai sensi dell’art. 1 comma 100 Legge 244/2007” , oppure: “Non soggetto IVA. Operazione ai sensi del’art. 27 co. 1 e 2 D.L. 98/2011”. In tal caso deve essere applicata la marca da bollo di euro 2,00. Tale importo può essere addebitato al cliente. Il bollo non è dovuto se l’imponibile della fattura non supera l’importo di euro 77,47. Attenzione a che la data della marca da bollo non sia successiva a quella della fattura. Per quanto concerne la numerazione delle fatture, fermo restando che è sempre opportuno avere una numerazione univoca, è comunque possibile adottare numerazioni multiple con serie diverse: A1-2-3….; B1-2-3… (Ris. Min. 2.5.1989 n. 600110 e Ris. Min. 4.2.1998 n. 4/E). NOVITÀ 2013 Dalla normativa sopra riportata emergono tre novità sostanziali, per quanto concerne gli operatori in discipline olistiche. • Obbligo di indicare in fattura il Codice Fiscale o la Partita IVA del ricevente . Si riporta la partita IVA se il ricevente è un soggetto IVA che utilizza il servizio reso per la propria attività professionale o di impresa. Ad esempio un centro benessere o una palestra. Si riporta il Codice Fiscale se il ricevente è un “privato”, ovvero non titolare di partita IVA, o nel caso sia titolare di partita IVA ma utilizzi il servizio per scopi personali. Un avvocato, quindi titolare di partita IVA, che richiede un trattamento per la propria rigenerazione energetica, non può considerare la prestazione attinente la propria attività professionale, quindi si dovrà indicare il Codice Fiscale e non la partita IVA. • Possibilità di emettere fattura “semplificata” nei confronti di un soggetto residente in Italia, titolare o meno di partita IVA, oppure di un soggetto intracomunitario se titolare di numero di identificazione IVA, a condizione che l’ importo complessivo della fattura non sia superiore a 100 euro . • Obbligo per tutti gli operatori olistici , e per tutti coloro che 38 Fattura di operatore in regime ordinario a cliente privato Fattura di operatore in regime ordinario a soggetto IVA

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