Shiatsu News 39 marzo 2013
FILO DIRETTO COL COMMMERCIALISTA 47 n. 39 - Marzo 2013 NEWS fisica od una società, l’11,5% se è un’associazione in regime forfetario. L’Erario ricupererà parzialmente l’IVA nel caso in cui il prestatore d’opera sia un soggetto IVA, stante l’indetaribiltà di fatto dell’IVA da parte dell’Associazione. Secondo lo spirito della legge l’accesso ad un’attività istituzionale dell’Associazione dovrebbe avvenire da parte di un Socio che decide di ricevere tale servizio. In pratica, ad una persona estranea all’Associazione che intende usufruire di un determinato servizio, viene fatta sottoscrivere la quota associativa e, a breve termine, la quota partecipazione al servizio. è ovvio che, in tal caso, anche se l’operazione è formalmente legittima, si tratta di un’attività commerciale mascherata da attività istituzionale. In qualche caso la quota associativa e la quota di partecipazione vengono esatte contestualmente. In tal caso la quota di partecipazione è sicuramente sanzionabile,non potendo rientrare nelle prestazioni di servizio a Soci, in quanto mancano i tempi tecnici per l’approvazione dell’iscrizione a Libro Soci. Ecco perché, in caso di verifica, i funzionari dell’Agenzia delle Entrate o della Guardia di Finanza, pongono particolare attenzione alla partecipazione dei Soci all’attività dell’Associazione, tendendo a dimostrare che l’attività svolta dall’Associazione è un’attività commerciale e non istituzionale. Pertanto, oltre al controllo della corretta tenuta del Libri Sociali, della contabilità, dei rapporti finanziari con i soci e con i terzi, vogliono appurare se si tratti veramente di un’associazione, oppure si tratti di una mera copertura di un’attività lucrativa. A tal fine i verificatori interrogano i Soci, i componenti il Direttivo dell’Associazione, i prestatori d’opera al fine appurare specificatamente: • quali sono le attività svolte dall’associazione che non perseguono fini di lucro e quali sono le attività commerciali che l’associazione svolge; • in che modo gli associati partecipano alla vita associativa; • se la partecipazione alla vita associativa è continuativa o temporanea; • se le assemblee vengono convocate regolarmente e qual è la partecipazione dei soci; • se vengono redatti i verbali delle assemblee e viene riportato il numero dei soci; • se il consiglio direttivo, e specificatamente il tesoriere, partecipano alla seduta consigliare in cui viene esposto ed approvato il bilancio; • che rapporto ha con l’associazione il prestatore d’opera; • se il prestatore d’opera è socio e da quanto tempo; • chi incassa materialmente e a chi è destinato il corrispettivo della prestazione; • se il prestatore d’opera è aiutato da altre persone nello svolgimento dell’opera prestata e se queste persone sono pagate; • quale tipo di accordi sono stati presi con l’associazione per la remunerazione del lavoro prestato • se la partecipazione all’associazione del socio consiste nella mera presenza per il ricevimento delle prestazioni pagate, o anche nel presenziare alle varie attività “istituzionali”, e, nel caso, quali sono queste attività. I COMPENSI ED I RIMBORSI SPESE Qualsiasi uscita di denaro dall’Associazione deve essere accompagnata da un’apposita documentazione probatoria, solitamente da una fattura o da una ricevuta. L’assenza di tale documentazione rappresenta una distribuzione occulta di utili, con tutte le conseguenze del caso. I compensi ad un professionista o ad un prestatore di lavoro occasionale devono essere documentati, rispettivamente, da una fattura o da una ricevuta, sulle quali deve essere operata un ritenuta d’acconto. La ritenuta stessa dovrà essere successivamente versata
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