Shiatsu News 39 marzo 2013
n. 39 - Marzo 2013 NEWS • le deliberazioni prese per ogni singolo argomento, con indicazione del numero dei soci favorevoli, contrari, astenuti, eventuali dibattiti rilevanti ai fini della deliberazione e le richieste di iscrizione a verbale fatte dal Socio; • l’ora in cui termina l’Assemblea. Il verbale deve essere redatto e firmato dal Segretario dell’Assemblea, controfirmato dal Presidente dell’Assemblea e deve esserne data lettura ai Soci. Poiché questa condizione non sempre è realizzabile, la lettura ai Soci può essere demandata all’Assemblea successiva. Della lettura ai Soci deve essere data notizia nel verbale. A corollario sarà opportuno conservare copia della convocazione e dell’elenco nominativo (o equivalente) dei Soci presenti, che, se sono pochi, è preferibile vengano inseriti direttamente nel verbale. L’Assemblea deve essere convocata almeno una volta all’anno, con inserito all’ordine del giorno l’approvazione del rendiconto o del bilancio. Il libro verbali del Consiglio Direttivo Anche per questo registro non è necessaria la vidimazione o la pre- bollatura. Deve necessariamente essere redatto su un registro o su fogli mobili numerati progressivamente e riuniti in un fascicolo. Ogni verbale deve contenere: • la data ed il luogo in cui avviene la riunione; • il nominativo dei partecipanti; • le deliberazioni prese per ogni singolo argomento, con menzione delle varie posizioni assunte in merito, nel caso di divergenze tra i consiglieri. Il verbale dovrà essere firmato dal Segretario e dal Presidente. Si tenga presente che di norma è affidata al Consiglio Direttivo l’accettazione dei nuovi Soci, per i quali la qualifica di Socio decorre dalla data di accettazione e non prima. Nel verbale dovrà essere data notizia delle accettazioni (e delle eventuali revoche) nominativamente. LA PARTECIPAZIONE DEI SOCI ALL’ATTIVITA’ DELL’ASSOCIAZIONE Parliamoci chiaro! Un buon numero di Associazioni culturali si sono costituite non tanto per gli scopi idealistici decantati nell’oggetto indicato nello Statuto, quanto piuttosto per fare cassa, o, quantomeno, per poter meglio presentare la propria attività sul mercato, se non addirittura con lo scopo di eludere l’imposizione fiscale. Ai fini fiscali le Associazioni hanno notevoli agevolazioni. Se l’attività è svolta da un’associazione anziché da una persona fisica o da una società, per le imposte dirette in buona sostanza esiste una minima differenza, a favore dell’Erario, in quanto il Socio per prelevare un compenso deve fatturare (od emettere ricevuta) all’Associazione, per cui l’imposizione fiscale, in definitiva, ricade sul Socio stesso, oltre che sull’Associazione. Diverso è il discorso per le Associazioni Sportive Dilettantistiche, laddove il Socio che riceve un compenso per lo svolgimento di un’attività direttamente funzionale alla manifestazione sportiva , gode di un’esenzione fiscale sino a 7.500 euro. Per le imposte indirette invece, l’Erario ha un minor introito se l’attività è istituzionale per un’associazione, non soggetta ad IVA, nel caso sia diretta ai Soci anziché commerciale , nel qual caso l’Erario incassa (oggi come oggi) il 21% se il contribuente è una persona 46
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