Shiatsu News 39 marzo 2013
n. 39 - Marzo 2013 NEWS Associazioni VERIFICA FISCALE I n considerazione del fatto che diversi Soci FISieo partecipano direttamente od indirettamente alla gestione di Associazioni culturali e/o sportive dilettantistiche, alla luce delle non poche verifiche effettuate da funzionari dell’agenzia delle Entrate e da militari della Guardia di finanza, tendenti a dimostrare l’attività commerciale mascherata da attività istituzionale svolta da dette associazioni, riteniamo opportuno definire alcuni adempimenti formali, ai quali le Associazioni danno poca rilevanza, mentre sono fondamentali per l’esatta classificazione fiscale delle stesse. LO STATUTO Ai fini civilistici (art. 16 c.c.) lo Statuto deve obbligatoriamente contenere: • la denominazione dell’Associazione; • la sede dell’Associazione; • lo scopo dell’Associazione; • le condizioni per l’ammissione degli associati; • le regole per l’amministrazione e l’ordinamento interno dell’Associazione; • l’eventuale patrimonio è altresì opportuno che lo Statuto determini le modalità di convocazione delle assemblee e le condizioni per la validità delle deliberazioni prese dalle stesse. In difetto si applicano le disposizioni del codice civile (art. 21). Ai fini fiscali lo Statuto deve obbligatoriamente contenere le seguenti clausole: • assenza di scopo di lucro; • divieto di distribuire anche in modo indiretto utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione; • obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente in caso di scioglimento ad associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui legge 662/1996, art. 3, comma 190; • disciplina uniforme delle modalità associative, escludendo espressamente la temporaneità di partecipazione, con parità di diritti di voto per tutti gli associati; • obbligo di redigere ed approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario; • eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui art. 2532 del codice civile e sovranità dell’assemblea dei soci; • intrasmissibilità della quota, se non per il caso di morte, e non rivalutabilità della stessa. Inoltre deve essere stato trasmesso per via telematica all’Agenzia delle Entrate il modello EAS. L’assenza di anche uno solo dei presupposti sopra indicati, inibisce l’agevolazione prevista dall’art. 148 del TUIR e dall’art. 4 dell’IVA, e cioè che non è considerata commerciale la prestazione di servizi svolti in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuati ai soci contro pagamento di corrispettivi specifici. Se lo statuto è conforme ed è stato trasmesso il modello EAS, la prestazione di servizi istituzionali ad un socio, contro corrispettivo, è “non commerciale” pertanto non soggetta all’IVA né all’imposta sui redditi. Rimane sempre e comunque valida di Savina Bonnin e Renzo Chiampo 44
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