Shiatsu News 39 marzo 2013

n. 39 - Marzo 2013 NEWS all’Erario. Il rimborso spese ad un professionista o ad un prestatore di lavoro occasionale integra il compenso, e in quanto tale, deve essere assoggettato a ritenuta. Solitamente lo Statuto prevede la gratuità dell’opera prestata dai Soci per l’associazione, ma questa norma si riferisce di norma alle incombenze derivanti dall’espletamento delle cariche sociali o degli incarichi direttamente attinenti. La formulazione corretta dovrebbe essere: “Tutti gli incarichi sociali si intendono attribuiti e svolti, esclusivamente a titolo gratuito, tranne le cariche di Revisori dei Conti affidate a non soci. Compensi possono essere corrisposti ai Soci, per attività professionali specifiche, svolte a favore dell’Associazione o dei Soci”. Sarebbe un assurdo se un’Associazione che annoveri tra i propri Soci un avvocato od un commercialista, in caso di necessità dovesse rivolgersi a professionisti esterni all’Associazione. E, sia l’avvocato, sia il commercialista, hanno la brutta abitudine di voler essere pagati per il loro lavoro professionale. Pertanto, eccettuati alcuni casi specifici, (ad esempio le Organizzazioni di Volontariato), nulla vieta siano corrisposti compensi ad un Associato, di qualsiasi ordine e grado, dall’ultimo iscritto al Presidente. Purché, come per qualsiasi impresa, siano congrui ed inerenti: - congruo: non deve eccedere il compenso normalmente corrisposto al di fuori dell’Associazione per la stessa attività; - inerente: deve trattarsi di un lavoro oggettivamente utile e necessario per la vita dell’Associazione. Attenzione! L’attività di un Socio che in modo ricorrente presta la propria opera all’Associazione, non può essere definita “occasionale” (eccezion fatta per le Associazioni Sportive Dilettantistiche, per le quali il compenso ad un Socio per lo svolgimento di un’attività direttamente funzionale alla manifestazione sportiva costituisce reddito di lavoro occasionale). Per cui, in caso di costanza del servizio, il Socio svolge un’attività professionale, che presuppone il possesso della partita IVA. Ai soci, per l’espletamento delle mansioni derivanti dai rispettivi incarichi, può essere riconosciuto (ed è opportuno lo sia) il rimborso delle spese sostenute, purché documentate, congrue ed inerenti. IL RENDICONTO ANNUALE Se lo Statuto non prevede diversamente, la forma più semplice di esposizione del rendiconto annuale è la seguente: Saldo Banca al 01/01/20xx nnn.nnn,nn Esistenza in Cassa al 01/01/20xx nnn.nnn,nn Proventi per quote Soci nnn.nnn,nn + Proventi xxxxxxxxxxxx nnn.nnn,nn + Costi aaaaaaaaaaa nnn.nnn.nn - Costi bbbbbbbbbbb nnn.nnn,nn - Costi ccccccccccccc nnn.nnn,nn - Saldo Banca al 31/12/20xx nnn.nnn,nn Esistenza in Cassa al 31/12/20xx nnn.nnn,nn Ma altri metodi di esposizione consentiti sino al Bilancio Europeo vero e proprio. Gli strumenti per raggiungere il risultato possono essere • il libro cassa a due colonne: entrate ed uscite; • il registro all’americana, a più colonne; • con fogli di lavoro excel o access; • con programma di contabilità in partita doppia. Ogni Associazione adotterà il sistema più consono, anche in relazione alle proprie dimensioni. Da rilevare solamente che il bilancio deve essere redatto entro quattro mesi del termine dell’esercizio (solitamente il 30 aprile) ed approvato dall’Assemblea ordinaria dei Soci. Per le raccolte fondi deve essere tenuto rendiconto a parte. • FILO DIRETTO COL COMMMERCIALISTA 48

RkJQdWJsaXNoZXIy ODk0MDk=