Shiatsu News 40 giugno 2013
NEWS n. 40 - Giugno 2013 FILO DIRETTO COL COMMMERCIALISTA 49 non organizzate in ordini o collegi. Pertanto, in tutti i rapporti tra gli Enti pubblici ed il professionista non potrà più essere invocata la “ vacatio legis ”: ora la legge c’è. Così come le leggi regionali relative alla regolamentazione di queste attività professionali, non potranno più essere dichiarate incostituzionali perché l’individuazione delle professioni è riservata allo Stato. Le legge dà rilevanza all’attività delle varie associazioni professionali, stabilendo fra l’altro che le stesse, in possesso dei requisiti richiesti, vengono inserite in apposito elenco del Ministero dello sviluppo. Le associazioni possono riunirsi in forma aggregative, promuovere la costituzione di comitati ai fini delle normative UNI, definire i requisiti qualificanti della professione, attestare all’utente il possesso dei requisiti da parte del professionista, ecc… Al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali, le associazioni professionali possono rilasciare ai propri iscritti, previe le necessarie verifiche, sotto la responsabilità del proprio rappresentante legale, un'attestazione relativa: a) alla regolare iscrizione del professionista all’associazione; b) ai requisiti necessari alla partecipazione all’associazione stessa; c) agli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell’esercizio dell’attività professionale ai fini del mantenimento dell’iscrizione all’associazione; d) alle garanzie fornite dall’associazione all’utente, tra cui l’attivazione dello sportello di cui all’articolo 2, comma 4; e) all’eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale stipulata dal professionista; f) all’eventuale possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione, rilasciata da un organismo accreditato, relativa alla conformità alla norma tecnica UNI. Tali attestazioni non rappresentano requisito necessario per l’esercizio dell'attività professionale. Il professionista potrà richiedere la certificazione all’UNI, anche se non iscritto ad alcuna associazione, Da rilevare quanto disposto dal quarto comma dell’articolo 1: l'esercizio della professione è libero e fondato sull’autonomia, sulle competenze e sull’indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, nel rispetto dei princìpi di buona fede, dell’affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, dell'ampliamento e della specializzazione dell'offerta dei servizi, della responsabilità del professionista. Pertanto, il professionista non necessariamente deve essere iscritto ad un’associazione, non è tenuto ad adeguarsi alle norme UNI, ed in buona sostanza l’esercizio della professione è libero, come lo è stato sinora. Ovviamente il professionista “certificato” sarà competitivamente avvantaggiato nei confronti di un professionista non certificato. •
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