Shiatsu News 40 giugno 2013

n. 40 - Giugno-Luglio 2013 NEWS Disposizioni in materia di PROFESSIONI NON ORGANIZZATE Legge 14 gennaio 2013, n. 4 S ulla Gazzetta Ufficiale del 26 gennaio 2013 è stata pubblicata la Legge 14 gennaio 2013, n. 4: “Disposizioni in materia di professioni non organizzate”. Il testo della legge è pubblicato a pagina 83 del Manuale Operatori. L’unico obbligo imposto da questa legge è che chiunque svolga una “professione non organizzata” deve contraddistinguere la propria attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l'espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli estremi della presente legge. Conseguenza pratica è che, dal 10 febbraio 2013, su tutte le fatture emesse deve essere riportata la scritta: "Operatore Shiatsu - libera professione di cui alla legge 4/2013" (o simile) come riportata sul manuale alle pagine 15 e 16. Così come nelle dichiarazioni di consenso di cui a pag. 67 del manuale. Riteniamo che, anche se non specificatamente espresso, rientrino in tale obbligo i volantini pubblicitari e il sito web. La legge sancisce altresì che l’inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori, di cui al titolo III della parte II del codice del consumo, ed è sanzionato ai sensi del medesimo codice. Il codice del consumo prevede che possano essere irrogate sanzioni amministrative pecuniarie che vanno da 516 euro fino a 25.823 euro in base alla gravità e alla durata della violazione e disposta, in caso di reiterata inottemperanza ai provvedimenti sanzionatori, la sospensione dell’attività fino a 30 giorni. Preferibile, pertanto, non omettere l’indicazione richiesta. Ai fini della presente legge, per “professione non organizzata in ordini o collegi”, si intende l'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative. Scorrendo il testo della legge appare evidente che essa vuole tutelare i diritti dei consumatori, ma, di fatto, viene a riconoscere ed a regolamentare tutte quelle professioni di Savina Bonnin e Renzo Chiampo 48

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