Shiatsu News 35 marzo 2012

n. 35 - Marzo 2012 NEWS 40 FILO DIRETTO COL COMMERCIALISTA dell’1,3% e successivamente dello 0,45%, sino a raggiungere il 24% Per un maggior approfondimento sull’argomento e per un esame approfondito delle varie casistiche in deroga è opportuno rivolgersi ad un patronato o sindacato o consulente del lavoro. A decorrere dal 1° gennaio 2012, ai professionisti iscritti alla gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forma di previdenza obbligatoria, sono estese le tutele per la malattia previste per i lavoratori parasubordinati di cui al comma 788 dell’art. 1 legge 296/2006. 788. A decorrere dal 1° gennaio 2007, ai lavoratori a progetto e categorie assimilate iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è corrisposta un’indennità giornaliera di malattia a carico dell’INPS entro il limite massimo di giorni pari a un sesto della durata complessiva del rapporto di lavoro e comunque non inferiore a venti giorni nell’arco dell’anno solare, con esclusione degli eventi morbosi di durata inferiore a quattro giorni. Per la predetta prestazione si applicano i requisiti contributivi e reddituali previsti per la corresponsione dell’indennità di degenza ospedaliera a favore dei lavoratori iscritti alla gestione separata. La misura della predetta prestazione è pari al 50 per cento dell’importo corrisposto a titolo di indennità per degenza ospedaliera previsto dalla normativa vigente per tale categoria di lavoratori. Resta fermo, in caso di degenza ospedaliera, il limite massimo indennizzabile di centottanta giorni nell’arco dell’anno solare. Per la certificazione e l’attestazione dello stato di malattia che dia diritto alla predetta indennità si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni. Ai lavoratori di cui al presente comma si applicano le disposizioni in materia di fasce orarie di reperibilità e di controllo dello stato di malattia di cui all’articolo 5, comma 14, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni. Ai lavoratori di cui al presente comma, che abbiano titolo all’indennità di maternità, è corrisposto per gli eventi di parto verificatisi a decorrere dal l° gennaio 2007 un trattamento economico per congedo parentale, limitatamente ad un periodo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino, la cui misura è pari al 30 per cento del reddito preso a riferimento per la corresponsione dell’indennità di maternità. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche nei casi di adozione o affidamento per ingressi in famiglia con decorrenza dal 1° gennaio 2007. Le prestazioni di cui al presente comma sono finanziate a valere sul contributo previsto dall’articolo 84 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF - Art. 28 Dall’anno di imposta 2011 l’aliquota base dell’addizionale regionale dello 0,9% passa al 1,23%. In buona sostanza si tratta di un aumento dello 0.33% sulla “vecchia” aliquota regionale, cha variava dallo 0,90% all’1,40% con una punta dell’1,70% per il Molise. LIBERALIZZAZIONE ESERCIZI COMMERCIALI - Art. 31 Ogni esercizio commerciale è libero di tenere aperto 24 ore su 24, 365 giorni all’anno. È possibile aprire nuovi esercizi

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