Shiatsu News 35 marzo 2012
n. 35 - Marzo 2012 NEWS 38 FILO DIRETTO COL COMMERCIALISTA delle suddette categorie, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. La base imponibile per i fabbricati è rappresentata dalla rendita catastale dell’immobile, rivalutata del 5%, moltiplicata per: 160 per i fabbricati del gruppo A (abitazioni) esclusa la categoria A/10 (uffici e studi privati) e delle categorie C/2. C/6 e C7 140 per i fabbricati del gruppo B (caserme, scuole, ospedali, uffici pubblici, ecc…) e delle categorie C/3 (laboratori), C4 (palestre), C/5 (stabilimenti balneari e termali) 80 per i fabbricati delle categorie A/10 (uffici e studi privati) e D/5 (banche, assicurazioni, istituti di cambio) 60 (65 dal 2013) per i fabbricati del gruppo D (opifici, alberghi, teatri. ecc…) esclusa la categoria D/5 55 per i fabbricati della categoria C/1 (negozi e botteghe) Attenzione: ai fini dell’IRPEF il moltiplicatore continua ad essere quello attuale. La base imponibile per i terreni agricoli è rappresentata dal reddito dominicale, rivalutato del 25%, moltiplicato per: 110 per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali 130 negli altri casi Attenzione: ai fini dell’IRPEF la base imponibile continua ad essere quella attuale. Sulla base imponibile viene calcolata l’imposta applicando l’aliquota del 7,6 per mille, che ogni singolo Comune può aumentare o diminuire del 3 per mille, e cioè definire tra lo 10,6 per mille e il 4,6 per mille. Per i fabbricati strumentali d’impresa e sugli immobili locati i Comuni possono ridurre l’aliquota sino al 4 per mille. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale l’aliquota viene stabilita al 2 per mille, che i ogni Comune può ridurre sino all’1 per mille. Per l’abitazione principale e le relative pertinenze l’aliquota è il 4 per mille, che ogni Comune potrà aumentare o diminuire del 2 per mille, e cioè definire tra il 2 ed il 6 per mille. Dall’imposta dovuta per l’abitazione principale si detraggono 200 euro (divise pro-capite per ciascun proprietario), rapportate ad anno (ovviamente sino a concorrenza dell’imposta dovuta). Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione di 200 euro è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente in tale abitazione, sino ad un massimo di 400 euro. I Comuni possono elevare l’importo della detrazione. Per il versamento dell’imposta (acconto al 16 giugno e saldo al 16 dicembre) si docrà utilizzare esclusivamente il modello F24. NUOVO TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI - Art. 14 Con decorrenza 1 gennaio 2013 entra in vigore la RES (rifiuti e servizi) in sostituzione della TARSU e del tributo sui servizi comunali. Il tributo sarà dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte. a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Le tariffe e le modalità di comunicazione, dichiarazione e versamento saranno stabilite da ogmi singolo Comune. RINCARI - Art. 15 e 16 UÊ VVÃiÊÃÕÊV>ÀLÕÀ>ÌÊ`>Ê`ViLÀiÊ 2011). UÊ/>ÃÃiÊ>ÕÌLÃÌV
iÊÌÀiÊÊ£ÇxÊ ÜÊ (dal 1° gennaio 2012). UÊ/>ÃÃ>Ê>Õ>iÊ`ÊÃÌ>â>iÌÊ per le imbarcazioni da diporto (dal 1° maggio 2012).
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