Shiatsu News 35 marzo 2012
n. 35 - Marzo 2012 NEWS 37 agli adempimenti amministrativi. La materia verrà definita con provvedimento del Direttore dell’agenzia delle Entrate, da emanarsi entro il 30 giugno 2013. L’opzione dovrà essere esercitata nella dichiarazione dei redditi presentata nel periodo di imposta precedente a quello di applicazione delle agevolazioni (entro il 30 settembre 2012 per le agevolazioni del 2013). Torneremo in argomento dopo l’emanazione di detti provvedimenti. Sempre l’art. 10 prevede una serie di agevolazioni, dalla rateizzazione delle somme iscritte a ruolo alla dilazione delle somme accertate. Argomento di specifica competenza del Commercialista del contribuente. LIMITAZIONE ALL’USO DEL CONTANTE E DEI TITOLI AL PORTATORE - Art. 12 Dal 6 dicembre 2011 i pagamenti in contante non possono eccedere i 1.000 euro. Entro il 31 marzo 2012 dovranno essere adeguati a tale cifra i libretti al portatore. IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - Art. 13 Dall’anno 2012 è applicata, in via sperimentale, l’IMU. (L’applicazione a regime è fissata al 2015). L’imposta si applica su tutti gli immobili posseduti, come definiti all’art. 2 del D.Lgs 504/1992, ivi comprese l’abitazione principale e le pertinenze. a) per fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato; b) per area fabbricabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell’articolo 9, sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo- pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all’allevamento di animali. Il comune, su richiesta del contribuente, attesta se un’area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera; c) per terreno agricolo si intende il terreno adibito all’esercizio delle attività indicate nell’articolo 2135 del codice civile. Per abitazione principale si intende l’immobile iscritto (od iscrivibile) nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimore abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quello classificate nelle categorie C/2 (magazzini), C/6 (autorimesse), C/7 (tettoie), nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna
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