Shiatsu News 29 settembre 2010

ShiatsuNews 29 39 Sono deducibili al 100% • Quota d’iscrizione alla Federazione • Abbonamento a riviste specialistiche • Acquisto di libri scientifici inerenti lo shiatsu • Ammortamento di attrezzature per l’attività (lettini, futon, sedie per massaggi, ecc…) • Acquisto di modulistica e stampati specifici • Assicurazione RCT • Costo dei dipendenti • Spese di pubblicità Sono deducibili al 100% a condizione che il bene o servizio venga utilizzato esclusivamente per l’esercizio dell’attività o per la partecipazione ad eventi inerenti l’attività stessa: • Parcella del Commercialista • Biglietti aerei, navali, ferroviari • Affitto di locali o di spazi • Rendita catastale del locale di proprietà • Consumi di energia elettrica e di riscaldamento e spese condominiali • Acquisto di un personal computer • Spese postali • Omaggi promozionali ai clienti Sono deducibili al 80% • Costo del telefono fisso • Ammortamento, noleggio e utilizzo del telefono cellulare • Acquisto del modem o del router ADSL Sono deducibili al 75% Fatture di alberghi e ristoranti • sino ad un importo non eccedente il 2% dei compensi percepiti • se “fattura cointestata” prepagata dal committente la deducibilità è illimitata Sono deducibili al 50% • Quote di partecipazione a corsi e seminari e le relative spese di viaggio e soggiorno • I beni utilizzati promiscuamente Sono deducibili al 40% • Costi inerenti all’autovettura: ammortamento, locazione, noleggio, manutenzione e riparazione, ricovero • Costo del carburante per autovettura • Assicurazione RCA - limitatamente ad una sola autovettura - limitatamente ad un valore di acquisto 18.075,99 euro (se, ad esempio, il valore di acquisto dell’autovettura impiegata è di 23.500 euro tutti i costi sono deducibili al 76.92%) Sono deducibili sino all’ 1% dei compensi percepiti Le spese di rappresentanza, compresi gli omaggi e l’acquisto di oggetti d’arte, antiquariato e collezione Sono indeducibili I beni di lusso ed i beni e servizi non impiegati per lo svolgimento dell’attività SPESE PER PARTECIPAZIONE A CORSI E SEMINARI L’art. 54 del TUIR al comma 5 recita: “le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno, sono deducibili nella misura del 50 per cento del loro ammontare.” Il che fa intendere che per l’agenzia delle Entrate il servizio è ad utilizzo promiscuo. Discutibile finché si vuole, ma “dura lex sed lex”. Quanto sopra vale per i contribuenti ordinari e nuove iniziative, che sono soggetti alle disposizioni del TUIR. Ma non è automaticamente applicabile per i contribuenti minimi, che a tali regole non soggiacciono. Il nostro pensiero: Così come una rivista scientifica, un quotidiano economico-finanziario, un libro specifico, un’enciclopedia specialistica, sono considerati costi totalmente deducibili, non si riesce a comprendere perché un corso od un seminario debbano essere considerati ad utilizzo promiscuo, e cioè una parte per l’attività ed una parte per l’aggiornamento personale. Come se l’aggiornamento professionale non fosse in stretta correlazione con l’attività svolta. D’accordo che le pubblicazioni possono essere state considerate totalmente deducibili in funzione del sostegno all’editoria ed altrettanto d’accordo sul fatto che alcuni seminari si svolgono magari alle Isole Hawaii. Ma non generalizziamo! Considerando i contenuti e come si svolgono i convegni FIS, possiamo affermare, senza ombra di dubbio, trattarsi di puro e semplice aggiornamento professionale. Ora lasciamo alla discrezionalità dell’operatore shiatsu contribuente minimo (o del suo commercialista), portare in deduzione il 100% del costo, in funzione della tesi suesposta, oppure dedurre prudenzialmente il 50%. Si tenga presente che il costo complessivo dell’anno deve sempre essere raffrontato con i ricavi, e le eventuali eccedenze di costi giustificate da eventi straordinari. NUOVE INIZIATIVE e REGIME ORDINARIO

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