Shiatsu News 29 settembre 2010

38 filo diretto col commercialista L’articolo 1 della Legge 244/2007, al comma 104, recita: Il reddito di impresa o di lavoro autonomo (dei contribuenti minimi) è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo di imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività di impresa o dell’arte o della professione. Costituiscono componenti negativi di reddito i costi Sostenuti nel periodo di imposta quindi pagati nell’anno. La fattura di un fornitore datata dicembre 2009, ma pagata a gennaio del 2010 costituisce costo per l’anno 2010 e non per il 2009. Sostenuti nell’esercizio dell’attività pertanto i costi devono essere inerenti all’attività: • deducibili al 100% se sostenuti esclusivamente per l’attività • deducibili pro quota se ad uso promiscuo dell’attività e personale • indeducibili se per uso esclusivamente personale Il contribuente minimo non è soggetto alle disposizioni del TUIR, per cui le limitazioni alla deducibilità ivi contenute, non operano nei suoi confronti, come espressamente confermato dalla Circolare 28/01/2008 n.7/E. Tale circolare sancisce altresì un salomonico 50% di deducibilità per le spese ad utilizzo promiscuo. Andiamo pertanto ad esaminare nel dettaglio le spese più comunemente ricorrenti per l’operatore shiatsu. Sono deducibili al 100% incondizionatamente • Quota d’iscrizione alla Federazione • Quote di partecipazione a corsi e seminari (vedi paragrafo al fondo) • Abbonamento a riviste specialistiche • Acquisto di libri scientifici inerenti lo shiatsu • Acquisto di attrezzature per l’attività (lettini, futon, sedie per massaggi, ecc…) • Acquisto di modulistica e stampati specifici • Assicurazione RCT • Spese di pubblicità Sono deducibili al 100% a condizione che il bene o servizio venga utilizzato esclusivamente per l’esercizio dell’attività o per la partecipazione ad eventi inerenti l’attività stessa: • Parcella del Commercialista • Biglietti aerei, navali, ferroviari • Fatture di alberghi e ristoranti • Affitto di locali o di spazi • Rendita catastale del locale di proprietà • Consumi di energia elettrica e di riscaldamento e spese condominiali • Acquisto di un personal computer • Spese postali • Omaggi promozionali ai clienti Sono parzialmente deducibili • I costi di cui al punto precedente in caso di utilizzo non esclusivo • Costi inerenti all’autovettura: acquisto, locazione, noleggio, manutenzione e riparazione, ricovero • Costo del carburante per autovettura • Assicurazione RCA • Costo del telefono fisso • Acquisto e utilizzo del telefono cellulare • Acquisto di apparecchi tecnici (registratori, audiovisivi, otoriproduttori, ecc..) • Acquisto di cancelleria in genere e toner Sono indeducibili Tutti quei costi che non sono assolutamente necessari per l’esercizio dell’attività, e che si sosterrebbero anche in assenza della stessa: televisione, abbigliamento e calzature, cene al lume di candela, gioielli, orologi, mobili e oggetti di antiquariato, arredamento per la casa, viaggi di piacere, seconda auto o moto, regali all’amante, eccetera, eccetera, eccetera. Sono inoltre deducibili, ai soli fini del calcolo dell’imposta sostitutiva, i contributi INPS pagati nell’anno. I costi denunciabili dell’operatore shiatsu Contribuente minimo A cura di Savina Bonnin Renzo Chiampo

RkJQdWJsaXNoZXIy ODk0MDk=