Shiatsu News 53 settembre 2016

3 n. 53 - Settembre 2016 dal di ret t ivo La SENTENZA del Consiglio di Stato un importante successo dei professionisti associati ex legge 4/2013 “Non è necessario il titolo di estetista per effettuare trattamenti shiatsu” I l 26 luglio 2016, la V° Sezione del Consiglio di Stato (ultimo grado della giustizia amministrativa), ha pubbli- cato una sentenza nella quale afferma che l’art.1 della legge del 1990 che regolamenta la professione delle estetiste, riserva a queste ultime solo i trattamenti sul corpo che siano finalizzati alla rimozione di inestetismi. Tutti gli altri tipi di trattamenti, purché non terapeutici, sono di libera praticabilità. Per comprendere l’importanza di questa sentenza, si deve fare un poco di storia. Negli ultimi dieci anni, molte amministrazioni locali (Comuni, Province e Regioni), sulla spinta della CNA, delle Camere di Commercio e dell’Artigianato e di un diffuso allarme suscitato dall’apertura di moltissimi centri di “massaggi orientali” gestiti da cinesi, hanno elaborato un’interpretazione della legge 1990 sulle estetiste, che riservava a queste ultime tutti i trattamenti sul corpo che non avessero finalità terapeutiche. Secondo questa interpretazione, lo shiatsu poteva quindi essere effettuato solo dalle estetiste. In varie Regioni sono stati varati regolamenti che accoglievano questa interpretazione e le autorità locali e i NAS si sono mossi di conseguenza. La FISieo è ovviamente intervenuta e abbiamo ottenuto alcuni successi: alcune amministrazioni (es. Comune di Torino) hanno rivisto le loro posizioni, alcuni Giudici di Pace ci hanno dato ragione e il TAR Veneto ha accolto le nostre tesi riconoscendo la legittimità dello Shiatsu. La situazione è rimasta però molto precaria perché erano (e sono) troppe le amministrazioni che hanno adot- tato questa linea e perché le sanzioni comminate dai NAS hanno riguardato soprattutto centri di massaggio cinesi e le procedure sono andate avanti senza che noi ne potessimo sapere nulla. In particolare una di queste procedure nel 2013, su ricorso di uno di questi centri, è stata decisa dal TAR Liguria che ha sancito come corretta l’interpretazione data dal Comune di Sanremo, che aveva chiuso il centro dove si faceva Tuinà perché non effettuato da estetiste. Inoltre nel 2015 un’altra di queste procedure è arrivata dinanzi al Consiglio di Stato, Sez. III°, che ha dato la stessa interpretazione, affermando essere di esclusiva competen- za delle estetiste tutti i trattamenti sul corpo (tranne quelli terapeutici-sanitari). Questa decisione richiamava la sentenza del TAR Liguria e una precedente ordinanza nello stesso senso del Consiglio di Stato. Si era quindi creata negli anni una costante interpretazione delle pubbliche amministrazioni, a noi contraria, supportata da importanti sentenze. Fortunatamente in occasione del ricorso al Consiglio di Stato, avverso la sentenza del TAR Liguria, effettuato dal centro di massaggi cinesi, ci è stata data notizia dell’accaduto e come FISieo (unitamente all’APOS) siamo quindi potuti intervenire dinanzi al Consiglio di Stato stesso. Il nostro interesse era evidente in quanto in quella sentenza il TAR Liguria (anche se parlava di Tuinà) citava espressamente lo Shiatsu (insieme a tutti gli altri trat- tamenti sul corpo), come attività riservata alle estetiste. Il ricorso è apparso subito fondamentale per il nostro futuro. L’interpretazione data dalle pubbliche ammini- strazioni, infatti, non solo si è consolidata, ma si è così radicata che le amministrazioni hanno esplicitamente disatteso anche le ripetute deliberazione del Ministero dello Sviluppo Economico, nelle quali si sosteneva che fossero riservati alle estetiste solo i trattamenti con finalità estetiche. Di fronte a questa situazione e alle recenti sfavorevoli decisioni dello stesso Consiglio di Stato (ripeto, ultimo grado della giustizia amministrativa), un rigetto del ricorso e una conferma della sentenza del TAR Liguria, avrebbe consolidato la giurisprudenza a noi contraria e avrebbe dato il supporto definitivo alla tesi sostenuta dalle estetiste, dalla CNA, dalle Camere dell’Artigianato e dalle amministrazioni locali. Il Consiglio di Stato Sez. V° nella detta sentenza ci ha invece dato pienamente ragione e il quadro è sostan- zialmente cambiato. La decisione del Consiglio di Stato è stata presa sulla base di una chiara e fondata interpretazione letterale della norma, avendo presenti tutte le precedenti sentenza contrarie. erazione Italiana Sh Insegnanti e Operatori A cura di Giuseppe Montanini

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