Shiatsu News 47 marzo 2015
26 n. 47 -Marzo 2015 dal commercial i sta scusa che sono stati ‘riconosciuti dalla legge’, si sentono in diritto di allargarsi a competen- ze e conoscenze che non hanno affatto. In due righe: le ‘mani addosso’ si possono met- tere solo se si sa quello che si fa. In realtà, è pur vero che non esiste nessuna legge che vieti di mettere le mani addosso, ma esistono regole di buon senso che ri- chiedono di specificare per quale motivo una persona, dietro corrispettivo, compia atti di questo genere. E’ vero che i carabinieri o i pugili si mettono le mani addosso. Ma queste azioni, indipendentemente dal consenso del- le parti, non hanno scopo terapeutico. Se lo scopo è estetico, non ci sono particolari pro- blemi; ma se lo scopo è terapeutico, ossia se la persona che si è rivolta al massaggiato- re richiede un trattamento ai fini della cura di una determinata patologia, allora si tratta di un atto medico. Non esiste una legge in proposito, lo ripeto, ma esiste un ordine dei medici che potrebbe in qualsiasi momento, e legittimamente, chiedere di dimostrare al massaggiatore per quale motivo egli abbia messo le mani addosso al suo cliente. E’ stata sollevata un’obiezione: Se si tratta, oltretutto, di vera e propria ma- nipolazione, e se questa si fonda, come nello shiatsu o in pratiche di massaggio, su un in- sieme di regole che sono rivolte non a pro- durre un semplice rilassamento, ma ad agire su determinati distretti corporei per produrre una modificazione del metabolismo, allora si tratta inequivocabilmente di atto medico. Cominciamo con l’affermare che lo Shiatsu non è riconosciu- to dallo Stato Italiano tra le professioni sanitarie, e, in quanto tale, chi lo esercita senza titolo sanitario non può essere accusato di esercizio abusivo della professione medica. Anzi, sottolineiamo che medici e fisiotera- pisti, se vogliono praticare correttamente il trattamento shiatsu (e possono farlo in quanto professione libera, anche per i me- dici) devono aver seguito un regolare corso specifico. Vale comunque la pena iniziare una specifica discussione in tal senso. Ad ogni buon conto è stato ripetutamente stabilito, anche in sede giudiziaria, che il trattamento shiatsu, come preconizzato da Giuseppe Montanini, è una disciplina diversa da quella del fisioterapista e diversa da quel- la dell’estetista. E pare, dico pare perché alcuni non ne sono ancora convinti, che in realtà ci sia una differenza sostanziale tra il massaggio terapeutico o estetico ed una pressione costante di due dita esercitata su determinati punti del corpo. E, fino a prova contraria lo Shiatsu, come il Massaggio Tradizionale Thailandese, sono “libere professioni”, disciplinate dalla legge 4/2013, ed inserite nell’apposito elenco del Ministero dello sviluppo economico. Libera significa che chiunque, purtroppo, può esercitarla, ma alla condizione che renda noto al ricevente il proprio percorso formativo e le attestazioni conseguite. • AGGIORNAMENTI FISCALI Il contributo INPS alle gestione separata per il 2015 è tornato al 27,72% . Il regime dei minimi è stato prorogato per tutto il 2015. Sono stati aboliti gli articoli da 61 a 69 del Dlgs 276/2003 (legge Biagi - lavoro occasionale) “ ”
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy ODk0MDk=