Shiatsu News 47 marzo 2015
24 n. 47 -Marzo 2015 dal commercial i sta N on avrei mai pensato di dover ri- tornare su un argomento che ormai ritenevo desueto. L’occasione mi è stata offerta da un quesito postomi in questi giorni: “Una mia amica, che insegna massaggi alle estetiste da anni, mi ha detto che secondo la legge italiana solo Fisioterapisti ed Estetiste possono pra- ticare massaggi, di fatto “mettere la mani addosso alla gente”. Volevo avere una delu- cidazione a riguardo.” Per cui mi sono trovato di fronte all’afferma- zione fatta da una persona che, insegnando da anni massaggi alle estetiste, si ritiene titolata per dire idiozie. Ho subito pensato trattarsi di un caso spora- dico, ma poi, indagando qua e là, ho rilevato essere ancora piuttosto diffuso un luogo comune che non ha né capo né coda: VIETATO METTERE LE MANI ADDOSSO. A parte il fatto che, se per “mettere le mani addosso” si intende “mettere le mani ad- dosso a qualcuno per colpirlo, picchiarlo o aggredirlo fisicamente” la legge che lo vieta c’è, e più di una. Ma quando “mettere le mani addosso” viene utilizzato, erroneamente, per identificare un qualsiasi contatto epidermico e non, in par- ticolare se con il consenso espresso da parte del ricevente, ho seri dubbi che la legge lo vieti. Si sente dire e si trova scritto, in particolare quando si tratta di discipline bio-naturali, che la Legge vieta di “mettere le mani ad- dosso”. Sono consulente di Federazioni, di asso- ciazioni e di professionisti che operano nel settore dei trattamenti olistici. Non ritengo di essere il “Guru” nell’argomento, tutt’altro, ma non sono nemmeno l’ultimo arrivato. Poiché sono abituato a documentarmi ogni qualvolta mi si presenti un problema, devo dire che, di fronte a queste ripetute afferma- zioni, ho consultato codici, leggi, circolari, e devo dire che non sono riuscito a trovare una benché minima traccia di tale divieto. Se, al rientro da un convegno, qualcuno mi domandasse: “c’era Tizio?”, se l’avessi visto risponderei “sì, c’era”; ma se non l’ho visto non potrei certamente affermare che non fosse presente. Analogamente, circa l’esistenza di una tale disposizione legislativa, io non sono riuscito a rintracciarla: quindi non posso affermare che tale legge non esista, ma invito coloro che ne sostengono l’esistenza, a citarne gli estremi: tipo, data, numero e articolo. Altrimenti abbiano il pudore di tacere. Al di là di tutto ciò ho cominciato a preoccu- parmi: ma, allora, quando accarezzo Loren- zino commetto un illecito, oppure quando stringo la mano ad un cliente commetto un illecito, quando abbraccio mia moglie com- metto un illecito, quando vado a ballare commetto un illecito. Poi, guardandomi intorno, mi sono accorto che anche i medici ed i paramedici “metto- no le mani addosso”, anche gli atleti di arti marziali “mettono le mani addosso”, anche poliziotti e carabinieri, in determinate situa- zioni, “mettono le mani addosso”. Quindi non è assolutamente vero quanto af- fermato, che solo fisioterapisti ed esteti- ste possono “mettere le mani addosso”. Forse è più corretto affermare che ogni pro- fessione ha le proprie regole , e che l’eser- cizio di determinate professioni è riservato a soggetti in possesso di qualifiche, titoli ed esami, riconosciuti dallo Stato . E su questo mi trovate perfettamente con- senziente, come sono concordi gli shiatsuka che esercitano la professione secondo i ca- noni deontologici dettati dalla Federazione. Il fatto che l’esercizio della professione olistica sia “libero” non sta a significare che Vietato mettere LE MANI ADDOSSO di Savina Bonnin e Renzo Chiampo “ ” “ ”
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