Shiatsu News 46 dicembre 2014

nel regime forfetario. Riepilogando i punti chiave del nuovo regime: U vi rientrano sia gli attuali minimi, sia gli ex minimi, sia gli ordinari (salvo opzione); U i minimi possono proseguire nel regime attuale sino alla sua naturale scadenza; U tassazione forfetaria: aliquota di redditività in base al codice attività; U imposta del 15% sostitutiva dell’IRPEF e dell’IRAP; U non soggetto IVA; U non soggetto a ritenute d’acconto, né attive, né passive; U non soggetto a studi di settore; U esonero dalla tenuta di scritture contabili; U uscita del regime a tempo indeterminato. Si esce solo se si “sfondano” i parametri. L’operatore shiatsu e in DBN è classificato al codice 96.09.09, per cui rientra nel gruppo “altre attività economiche”. L’insegnante shiatsu e di DBN è classificato al codice 85.59.90, per cui rientra nel gruppo “attività professionali”. Poiché, normalmente, l’insegnante shiatsu è anche operatore, la soglia di ricavo rimane 20.000. NOVITÀ FISCALI 2015 Riportiamo le principali novità attinenti direttamente od indirettamente le attività in discipline bionaturali in vigore per il 2015. Entro il 7 marzo devono essere trasmesse in via telematica all’AdE le certificazioni sulle ritenute d’acconto operate. Le spese per gadget e omaggi sono ora detraibili ai fini IVA e deducibili dal reddito se di importo unitario non superiore ai 50 euro (era 25,82). Se di importo superiore ai fini IVA sono indetraibili ed ai fini delle imposte dirette si deducono quali spese di rappresentanza (sino al limite dell’1,3% del reddito dichiarato). Le spese di vitto e alloggio se sostenute direttamente dal committente non costituiscono più compensi in natura, per cui dovevano essere fatturate al professionista e rifatturate al committente. La comunicazione di agenti e rappresentanti circa l’applicabilità della ritenuta ridotta (il 20% anziché il 50%) non dovrà più essere rinnovata ogni anno con lettera raccomandata. L’INTRASTAT sui servizi viene molto semplificato, ma non eliminato. Per la richiesta d’iscrizione al VIES non si dovranno più attendere i 30 giorni. Dal 2015 le dichiarazioni di intento dovranno essere prima trasmesse all’AdE in via telematica e poi comunicate, unitamente alla ricevuta dell’effettuata comunicazione all’AdE, al proprio fornitore. Qualora il fornitore effettui una cessione od una prestazione senza applicazione dell’IVA prima di aver ricevuto la dichiarazione d’intento e la documentazione della trasmissione all’Ade sarà sanzionato. Il cedente o prestatore dovrà poi riepilogare, nella dichiarazione IVA annuale, i dati relativi alle dichiarazioni ricevute. Per le associazioni in regime forfetario le fatture di sponsorizzazione sono equiparate alla pubblicità, per cui l’IVA forfetaria da versare sarà il 50% anziché il 90%. • n. 46 - Dicembre 2014 NEWS FILO DIRETTO COL COMMERCIALISTA 37

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