Shiatsu News 46 dicembre 2014
NEWS n. 46 - Dicembre 2014 FILO DIRETTO COL COMMERCIALISTA 35 od in uno Stato Membro dell’Unione Europea; c) i soggetti che commerciano in via prevalente in immobili o mezzi di trasporto nuovi; d) i soggetti che partecipano a società di persone o associazioni professionali o posseggono quota di s.r.l. a ristretta base proprietaria che hanno optato per la trasparenza fiscale. Nulla è variato per quanto concerne l’IVA rispetto all’attuale regime dei minimi. Chi si avvale del nuovo regime non applica l’IVA e in ogni caso non la detrae. U Le cessioni intracomunitarie di beni sono non imponibili art. 41 DL 331/1993. U Le prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti o rese ai medesimi sono non soggette art. 7-ter DPR 633/72. U Gli acquisti intracomunitari di beni sono soggetti a “reverse charge” (inversione contabile) = liquidazione dell’IVA nazionale da parte dell’acquirente. U Sugli gli acquisti extracomunitari di beni deve essere assolta l’IVA (in dogana). Qualora il contribuente forfetario risulti debitore dell’IVA la stessa deve essere versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni. Sui ricavi e sui compensi percepiti (principio di cassa) si applica il coefficiente diversificato in base al codice ATECO che identifica l’attività esercitata. Sul reddito imponibile si applica un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, delle addizionali regionali e comunali e dell’IRAP, in ragione del 15%. Nel caso di imprese familiari l’imposta è dovuta dall’imprenditore. I contributi previdenziali si deducono ulteriormente dal reddito determinato forfetariamente. Sul reddito così determinato si paga un’imposta, sostitutiva dell’IRPEF, delle addizionali IRPEF e dell’IRAP, del 15% . Per le nuove attività, a condizione che a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio, attività di lavoro autonomo o di impresa; b) la nuova attività non costituisca mera prosecuzione di un’attività precedente, anche se svolta in qualità di lavoratore dipendente; c) qualora venga svolta un’attività svolta in precedenza da altro soggetto l’ammontare dei ricavi non sia superiore alla quota di cui alla tabella ATECO. Per i primi tre anni il reddito imponibile di cui al punto precedente viene abbattuto di un terzo, per cui si pagherà il 15% del 66,66% dell’imponibile. Ai fini previdenziali i contribuenti forfetari iscritti alla gestione artigiani o commercianti non sono soggetti al “minimale”. Tale agevolazione cessa l’anno successivo a quello in cui sono venuti meno i presupposti per la permanenza nel regime forfetario. Il passaggio al regime contributivo ordinario determina l’impossibilità di fruire nuovamente del regime contributivo agevolato, anche laddove sussistano le condizioni di cui al quinto paragrafo. I contribuenti rientranti nel regime forfetario non sono assoggettati a ritenuta d’acconto. Parimenti non sono tenuti ad operare le ritenute d’acconto sulle prestazioni ricevute, fermo restando l’obbligo di indicare
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