Shiatsu News 46 dicembre 2014

n. 46 - Dicembre 2014 NEWS Il nuovo REGIME FORFETARIO I l Disegno di Legge di stabilità 2015 licenziato dal Consiglio dei ministri nel tardo pomeriggio del 15/10/2014, e che ora dovrà passare al vaglio delle Camere per l’approvazione definitiva , all’art. 9 introduce un nuovo regime fiscale “agevolato”, con decorrenza 1° gennaio 2015. Attenzione: si tratta di una proposta di legge al momento di andare in stampa, per cui la normativa approvata potrebbe essere diversa mentre state leggendo questo articolo. Dal 1° gennaio 2015 sono soppressi i seguenti regimi: U regime fiscale agevolato ex L. 13/2000 = nuove iniziative produttive; U regime contabile agevolato ex DL 98/2011 art. 27 co.3 = contribuenti ex-minimi; U regime fiscale di vantaggio ex DL 98/2011 art. 27 co.1 = contribuenti minimi. I soggetti che al 31 dicembre 2014 si avvalgono del regime fiscale di vantaggio (=contribuenti minimi) possono continuare ad avvalersene per il periodo che residua al completamento del quinquennio e comunque sino al compimento del trentacinquesimo anno di età; i contribuenti in regime delle nuove iniziative possono completare il triennio. Salvo opzione per il regime ordinario. Il nuovo regime si applica (salvo opzione) alle persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, che, nell’anno precedente: a) hanno conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno (il che significa che se il contribuente in sei mesi di attività ha conseguito compensi per 5.000 euro il ricavo considerato sarà 10.000) che non eccedano i limiti stabiliti in apposita tabella, a seconda del codice ATECO (=codice attività) di appartenenza. Ai fini dei ricavi non si considera l’eventuale adeguamento agli studi di settore; b) hanno sostenuto costi per lavoro dipendente o di collaborazione o di lavoro accessorio per un importo non superiore a 5.000 euro; c) il valore dei beni strumentali mobili (costo di acquisto) al 31 dicembre non ecceda i 20.000 euro (i beni ad utilizzo promiscuo vengono valutati al 50%). Non rilevano i beni il cui costo è inferiore a 516,46 euro né i beni immobili. Nel caso di esercizio contemporaneo di due attività, il limite di cui alla lettera a) sarà quello relativo al codice ATECO con il limite più elevato. In sede di dichiarazione di inizio attività potrà essere espressa la previsione di sussistenza dei requisiti necessari per avvalersi del regime agevolato. Non possono avvalersi del regime forfetario: a) le persone fisiche che di avvalgono di regimi speciali ai fini IVA (vedi Manuale Fiscale a pag. 11); b) i soggetti non residenti nello Stato di Savina Bonnin e Renzo Chiampo 34

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