Shiatsu News 37 settembre 2012
n. 37 - Settembre 2012 NEWS 40 FILO DIRETTO COL COMMMERCIALISTA riferimento, per non essere soggetto a tassazione, alle tabelle ACI non superandole; anzi, si valuti l’opportunità di scorporare le spese fisse (assicurazione, garage, tassa automobilistica) che il collaboratore avrebbe comunque sostenuto indipendentemente dal viaggio. Le spese di vitto devono essere nella norma: non un panino e nemmeno il “Ristorante Cordon Bleu”. Costituirà giustificativo di spesa la fattura intestata all’associazione od anche la ricevuta fiscale intestata al commensale (ma scritta di pugno dal ristoratore e non dal commensale stesso). Per gli alberghi sarà opportuno stabilire un tre o quattro stelle. Quale giustificativo di spesa si produrrà la fattura dell’albergo intestata all’associazione, con indicato il nominativo di chi ha occupato la stanza. Oppure la ricevuta fiscale intestata all’ospite. La questione di più difficile attuazione, in merito alla documentazione, è il rimborso delle spese telefoniche. In effetti, è praticamente impossibile documentare ogni singola telefonata: UÊÊmÊ`VÕiÌ>âiÊ«ÀL>ÌiÊ>Ê ricevuta o lo scontrino rilasciati da un posto telefonico pubblico; UÊÊmÊ`VÕiÌ>âiÊ«ÀL>ÌiÊ l’acquisto di una scheda telefonica; UÊÊmÊ`VÕiÌ>âiÊ«ÀL>ÌiÊ la fattura emessa dal gestore telefonico per una linea fissa intestata all’associazione: tanto vero è che la legge 244/2007 (Finanziaria 2008) prevede una deduzione parziale (80%) del costo; UÊiÊV
iÊiÊmÊ«ÀL>ÌiÊ>Êv>ÌÌÕÀ>Ê del gestore telefonico emessa per una linea fissa intestata al collaboratore. E, attenzione! Il giustificativo non deve essere probatorio solamente per il fisco, ma anche, e soprattutto, per i soci dell’associazione. L’ottimale è fornire un dettaglio delle telefonate, ricavandone l’importo dal dettaglio del traffico se allegato alla fattura dell’operatore telefonico. Riteniamo che una dettagliata distinta delle telefonate, supportata da una documentazione ancorché informale, se congrua e coerente, non venga contestata. L’essenziale è non ricorrere al rimborso forfetario che, in quanto tale, costituisce “compenso” per il percettore, con conseguente obbligo di assoggettamento alla ritenuta d’acconto da parte dell’associazione. Per i soci che prestano la propria opera sia a titolo gratuito, sia contro corrispettivo (esempio: prestazione gratuita in qualità di consigliere e contro corrispettivo in qualità di organizzatore di una manifestazione) verrà applicata la normativa distintamente per ciascuna tipologia. •
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