Shiatsu News 32 giugno 2011

ShiatsuNews 32 39 persona, requisito qualificante dell’attività di estetista come definito dall’art. 1 della legge 1/1990: “disciplina dell’attività di estetista”. I “massaggi shiatsu” così detti, sono un’invenzione degli occidentali, in particolare di alcune scuole o laboratori estetici, e nulla hanno a che vedere con il “trattamento shiatsu” di cui si parla. E veniamo al punto. Io ho sempre sostenuto, e continuo a sostenere, che per aprire uno “Studio” l’operatore shiatsu non deve richiedere nessuna autorizzazione, sempreché non si tratti di un “centro benessere” bensì di uno studio professionale. Anche perché, se la richiede, nessuno sarà in grado di concederla, non esistendo una legge in proposito. Ed è chiaro che, se la richiede, gli sarà negata. Chi mi può dare l’autorizzazione a respirare? Il problema è questo: alcuni Comuni (la stragrande maggioranza, per la verità) riconoscono la liceità dello studio professionale esercito dall’operatore shiatsu. Altri negano la possibilità di operare in tal senso, in assenza dei titoli qualificanti per l’attività di estetista, adducendo a pretesto il regolamento comunale e/o ordinanze di sindaci e prefetti, incostituzionali peraltro, in quanto delibere su materia di competenza dello Stato. E, se è all’esame una proposta di legge che prevede l’inserimento dello shiatsu nell’attività di estetista (ma ce ne sono anche altre che prevedono, giustamente, un inquadramento autonomo dello shiatsu), è perché una legge in proposito non esiste. Rientro in tema (era ora dirà qualcuno). Per i cittadini del Comune A la disciplina shiatsu non rientra nelle attività di estetista in quanto non è finalizzata allo scopo esclusivo di migliorare l’aspetto estetico, per i cittadini del Comune B lo shiatsu rientra nella sfera esclusiva dell’attività estetica. Questa sarebbe l’unità d’Italia? Il lato bello del mio carattere, almeno, io lo ritengo tale, è che, dopo essermi adirato con gli altri, ed averli crocefissi, riesamino sempre la situazione, chiedendomi se, per caso, io non sia corresponsabile, se non addirittura il principale colpevole. Lo so, dovrei prima esaminare se vi sono colpe a me imputabili, e solo dopo andarle a cercare negli altri. Ma, se così facessi, sarei troppo perfetto e sarei già nei pascoli celesti. Domenica, 19 marzo, passeggiando su un sentiero, nella pace e serenità delle mie montagne, mi sono chiesto: ma questi signori, sindaci, prefetti, commissari dell’albo artigiani, onorevoli vari che propongono leggi senza cognizione di causa, sono informati sull’abissale differenza esistente tra il “trattamento shiatsu” e lo “shiatsu estetico”? Sanno che lo shiatsuka professionista deve frequentare un corso triennale, con un minimo di 600 ore, ed il superamento di un esame, per essere riconosciuto tale? Sanno che l’estetista non ha, se sono stato bene informato, tra le materie di esame i massaggi, e che, in ogni caso le scuole di estetica dedicano all’insegnamento dello shiatsu si e no una ventina di ore, nella migliore delle ipotesi, e che, quando un estetista, professionalmente corretto, effettua trattamenti shiatsu è perché ha seguito un corso di specializzazione oppure si avvale dell’opera di uno shiatsuka professionista? Sanno che l’arte dello shiatsu è un’attività riconosciuta sia in Estremo Oriente, sia in alcuni Paesi della Comunità Europea, come disciplina a se stante nel settore delle cosiddette discipline bio-naturali, e che, qui in Italia, se esiste un presunto conflitto di competenze tra i fisioterapisti e gli operatori shiatsu, dipendente dal solo fatto che il trattamento shiatsu non è ufficialmente riconosciuto come disciplina autonoma non terapeutica, e lo shiatsuka professionista non ha il titolo professionale riconosciuto dallo Stato?

RkJQdWJsaXNoZXIy ODk0MDk=