Shiatsu News 32 giugno 2011
38 filo diretto col commercialista Non ho quello che può essere definito un gran bel carattere! Sono piuttosto “fumino”: di fronte a quello che io ritengo un’ingiustizia, oppure un torto subito, mi adiro come una belva in gabbia. Sabato, 18 marzo, stavo facendo alcune considerazioni sui festeggiamenti per i 150 anni dell’unità d’Italia. Sono consulente aziendale e, tra l’altro, sono consulente fiscale ed amministrativo della Federazione Italiana Shiatsu. Tra gli altri compiti ho quello di informare i soci della Federazione, quelli che me lo richiedono, circa l’inquadramento e la gestione fiscale della professione. Per chi non conosce lo shiatsu cercherò di illustrare in poche parole di cosa si tratti, almeno sotto l’aspetto fiscale e giuridico. Lo Shiatsu è una disciplina che trae le sue origini dal lontano Oriente, e ha lo scopo di riequilibrare il benessere energetico di una persona con la pressione (atsu) delle dita (shi) sul corpo del ricevente. Non è un trattamento terapeutico. E’ una professione non regolamentata, per l’esercizio della quale non è obbligatoria per legge l’iscrizione in albi o elenchi, e non sono necessarie autorizzazioni specifiche. Un operatore shiatsu, riconosciuto tale dalla Federazione e dalle Associazioni a livello nazionale, ha alle spalle almeno un triennio di scuola ed il superamento di un esame. Ma chiunque si svegli al mattino con l’idea di svolgere l’attività di shiatsuka può farlo liberamente: è un sacrosanto suo diritto, sancito dagli art. 33 e 41 della Costituzione, e dagli art. 2060 e 2229 del Codice Civile. I risultati poi saranno quello che saranno. Per questo l’art. 41 pone la pregiudiziale che l’attività non rechi danno, e la Federazione ha redatto un codice deontologico ed ha istituito un Registro degli Operatori atti a garantire al cliente (“ricevente” o “uke” come preferiscono dire gli shiatsuki) la competenza e la capacità professionale dell’operatore. Ho raggiunto, impiegando ore di studio e di approfondimento, nonché di esperienza sul campo, un livello di specializzazione amministrativa nel settore, tale che, in pratica, mi sono trovato solo a fare il capocordata. Quando mi consulto con dei colleghi a proposito di un argomento specifico inerente l’attività dell’operatore in discipline olistiche, la risposta è sempre la stessa: “se non lo sai tu!?”. Ancora due precisazioni. Il trattamento shiatsu non è una prestazione sanitaria o terapeutica in quanto l’operatore non tende alla risoluzione di patologie o sintomi che sono di stretta pertinenza medico/ sanitaria, non considera il proprio intervento sostitutivo di quello del medico, non fornisce al ricevente prescrizioni farmacologiche o terapeutiche, non ha il titolo professionale per effettuare trattamenti terapeutici. Il trattamento shiatsu non è un massaggio estetico in quanto non è finalizzato allo scopo di migliorare l’aspetto estetico della Lettera aperta alle persone di buona volontà A cura di Renzo Chiampo
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